Verso le modifiche. Sta per chiudersi la finestra per i trasferimenti multipli ma si pensa già a correggere le procedure sui crediti e sui termini per il 110%
14 febbraio 2022
È in arrivo la quarta modifica in meno di quattro mesi alle regole per la cessione dei bonus casa. Dopo la stretta del decreto Antifrodi (12 novembre), la legge di Bilancio (1° gennaio) e lo stop alle cessioni multiple con il decreto Sostegni-ter (17 febbraio), si prospetta ora un altro intervento per scongiurare il blocco del mercato e dei cantieri.
Allo studio c’è un sistema di tracciamento dei crediti d’imposta, da abbinare allo sblocco selettivo delle cessioni successive alla prima. L’obiettivo indicato dal ministro dell’Economia, Daniele Franco, è «far ripartire il mercato, ma in modo più sicuro». Evitando, cioè, che si ripetano le frodi-record, con oltre 4 miliardi di euro di crediti sospetti su 38,4 miliardi di cessioni comunicate alle Entrate al 31 dicembre scorso.
In attesa che le nuove regole vengano messe nero su bianco – e diventino operative – bisogna fare i conti con un calendario dei bonus che si è via via complicato. E in cui le tempistiche per il trasferimento dei crediti d’imposta si incrociano con le scadenze delle diverse agevolazioni.
Allo studio c’è un sistema di tracciamento dei crediti d’imposta, da abbinare allo sblocco selettivo delle cessioni successive alla prima. L’obiettivo indicato dal ministro dell’Economia, Daniele Franco, è «far ripartire il mercato, ma in modo più sicuro». Evitando, cioè, che si ripetano le frodi-record, con oltre 4 miliardi di euro di crediti sospetti su 38,4 miliardi di cessioni comunicate alle Entrate al 31 dicembre scorso.
In attesa che le nuove regole vengano messe nero su bianco – e diventino operative – bisogna fare i conti con un calendario dei bonus che si è via via complicato. E in cui le tempistiche per il trasferimento dei crediti d’imposta si incrociano con le scadenze delle diverse agevolazioni.
Tempi diversi, regole diverse
Prendiamo una piccola spesa da 8mila euro – detraibile al 50% – per la riparazione e la messa a norma del locale caldaia in condominio, effettuata prima dell’accensione dell’impianto. Se è stata fatturata e pagata entro l’11 novembre – e se entro quella data l’amministratore aveva già stipulato la cessione con la banca – è cedibile senza formalità, ancora oggi. Se invece l’accordo con la banca è stato siglato dal 12 novembre in poi, allora il discorso cambia: chi ha comunicato la cessione entro il 31 dicembre ha avuto bisogno dell’asseverazione di congruità della spesa e del visto di conformità; chi ha aspettato può fare l’invio senza asseverazione né visto dallo scorso 4 febbraio fino al 7 aprile (la franchigia per i piccoli interventi introdotta dalla manovra, infatti, è in vigore dal 1° gennaio, ma le Entrate hanno aperto solo dopo un mese il canale per l’invio semplificato, prorogando proprio al 7 aprile il termine originario del 16 marzo).
A tutte queste ipotesi, inoltre, si applica il divieto di cessioni successive alla prima dettato dal Dl Sostegni-ter: perciò, da giovedì prossimo (17 febbraio), il credito d’imposta del 50% sui nostri 8mila euro potrà essere trasferito ancora una volta, a prescindere dal numero di cessioni già effettuate. La stessa data vale per tutti i bonus – compreso il 110% – con la sola eccezione della nuova detrazione del 75% contro le barriere architettoniche: qui, lo stop alle cessioni multiple scatta dal 7 marzo. Il tutto in attesa di conoscere i dettagli dello sblocco “selettivo” annunciato venerdì scorso dal premier Mario Draghi: potrebbe essere nuovamente consentito un numero limitato di cessioni supplementari tra operatori qualificati (banche e intermediari finanziari).
Prendiamo una piccola spesa da 8mila euro – detraibile al 50% – per la riparazione e la messa a norma del locale caldaia in condominio, effettuata prima dell’accensione dell’impianto. Se è stata fatturata e pagata entro l’11 novembre – e se entro quella data l’amministratore aveva già stipulato la cessione con la banca – è cedibile senza formalità, ancora oggi. Se invece l’accordo con la banca è stato siglato dal 12 novembre in poi, allora il discorso cambia: chi ha comunicato la cessione entro il 31 dicembre ha avuto bisogno dell’asseverazione di congruità della spesa e del visto di conformità; chi ha aspettato può fare l’invio senza asseverazione né visto dallo scorso 4 febbraio fino al 7 aprile (la franchigia per i piccoli interventi introdotta dalla manovra, infatti, è in vigore dal 1° gennaio, ma le Entrate hanno aperto solo dopo un mese il canale per l’invio semplificato, prorogando proprio al 7 aprile il termine originario del 16 marzo).
A tutte queste ipotesi, inoltre, si applica il divieto di cessioni successive alla prima dettato dal Dl Sostegni-ter: perciò, da giovedì prossimo (17 febbraio), il credito d’imposta del 50% sui nostri 8mila euro potrà essere trasferito ancora una volta, a prescindere dal numero di cessioni già effettuate. La stessa data vale per tutti i bonus – compreso il 110% – con la sola eccezione della nuova detrazione del 75% contro le barriere architettoniche: qui, lo stop alle cessioni multiple scatta dal 7 marzo. Il tutto in attesa di conoscere i dettagli dello sblocco “selettivo” annunciato venerdì scorso dal premier Mario Draghi: potrebbe essere nuovamente consentito un numero limitato di cessioni supplementari tra operatori qualificati (banche e intermediari finanziari).
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La scadenza dei bonus
A ingarbugliare ancora di più un calendario che è inevitabilmente provvisorio sono le scadenze delle diverse agevolazioni. Il fattore tempo è cruciale soprattutto per le detrazioni che hanno un orizzonte temporale limitato: qualche mese di blocco può forse essere ammortizzato senza troppi danni per chi sta sfruttando i bonus ordinari – prorogati dalla manovra fino al 2024 – ma potrebbe mandare fuori giri chi sta guardando alla scadenza del 30 giugno (superbonus per le case monofamiliari e le unità indipendenti) e a quella del prossimo 31 dicembre (bonus facciate al 60% e detrazione contro le barriere architettoniche al 75%).
Tra le tante richieste e ipotesi avanzate dalla politica c’è anche quella di spostare in avanti il termine del 30 giugno per il 110% per le villette. Ma dal mondo produttivo – Ance in primis – arriva soprattutto il pressing per anticipare le modifiche rispetto alla conversione del decreto Sostegni-ter (per la quale c’è tempo fino al 28 marzo).
FONTE: IlSole24Ore
A ingarbugliare ancora di più un calendario che è inevitabilmente provvisorio sono le scadenze delle diverse agevolazioni. Il fattore tempo è cruciale soprattutto per le detrazioni che hanno un orizzonte temporale limitato: qualche mese di blocco può forse essere ammortizzato senza troppi danni per chi sta sfruttando i bonus ordinari – prorogati dalla manovra fino al 2024 – ma potrebbe mandare fuori giri chi sta guardando alla scadenza del 30 giugno (superbonus per le case monofamiliari e le unità indipendenti) e a quella del prossimo 31 dicembre (bonus facciate al 60% e detrazione contro le barriere architettoniche al 75%).
Tra le tante richieste e ipotesi avanzate dalla politica c’è anche quella di spostare in avanti il termine del 30 giugno per il 110% per le villette. Ma dal mondo produttivo – Ance in primis – arriva soprattutto il pressing per anticipare le modifiche rispetto alla conversione del decreto Sostegni-ter (per la quale c’è tempo fino al 28 marzo).
FONTE: IlSole24Ore