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Bonus edilizi, entro il 29 aprile le comunicazioni per la cessione del credito

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Per operare la scelta è necessario acquisire il visto di conformità e il visto di congruità delle spese. Dall'Agenzia delle Entrate la guida all'uso della piattaforma online


27 aprile 2022
Scade venerdì, 29 aprile, il termine per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura alternativa alla fruizione diretta, tramite detrazione Irpef, di superbonus, sismabonus, ecobonus, bonus facciate, bonus ristrutturazioni.

Cessione crediti, comunicazioni entro il 29 aprile
Solo per quest’anno, il termine per comunicare all’Agenzia delle Entrate la scelta dello sconto in fattura e della cessione del credito scade il 29 aprile.
Normalmente il termine per la comunicazione è fissato al 16 marzo di ogni anno, ma le modifiche alle regole sulla cessione del credito hanno reso necessaria la proroga.
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Bonus edilizi, come funziona la cessione dei crediti
I crediti maturati grazie ai bonus edilizi possono essere ceduti al massimo tre volte, ma le due cessioni successive alla prima possono essere effettuate soltanto a favore di soggetti qualificati, cioè banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario o imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. 
La cessione dei crediti può essere disposta anche a favore di SGR, SIM, SICAV e SICAF, in quanto appartenenti a gruppi bancari.

Cessione dei crediti, come effettuare la comunicazione
Per evitare le frodi fiscali, i contribuenti che, anziché usufruire direttamente della detrazione Irpef in dichiarazione dei redditi, intendono scegliere una delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito, devono acquisire il visto di conformità e l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici e della congruità delle spese. 
Il visto di conformità attesta i presupposti che danno diritto alla detrazione, cioè la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti tecnici incaricati e l’applicazione del contratto collettivo, ove previsto. Viene rilasciato da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro ed esperti iscritti alle Camere di Commercio. 
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Per gli interventi di efficientamento energetico, le asseverazioni sulla rispondenza degli interventi ai requisiti tecnici e sulla congruità delle spese devono essere conformi al DM requisiti tecnici e massimali di costo e al Decreto Prezzi. 
Per i lavori antisismici, l’asseverazione deve essere rilasciata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico e deve attestare l’efficacia degli interventi sulla base del DM 329/2020.
Ricordiamo che non occorre produrre il visto di conformità e l'attestato di congruità delle spese se gli interventi, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, sono classificati come attività di edilizia libera o se l’importo dei lavori non supera i 10.000 euro. Da questa semplificazione è stato escluso il bonus facciate.
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Cessione dei crediti, comunicazioni online all’Agenzia delle Entrate
La comunicazione delle opzioni deve essere effettuata online, utilizzando la piattaforma messa a punto dall’Agenzia delle Entrate. 
L’Agenzia ha reso disponibile una guida all’utilizzo della piattaforma. È necessario accedere alla propria area riservata, utilizzando i sistemi di identità digitale, come Spid e Cie, o con le credenziali rilasciate dall’Agenzia.

Sulla piattaforma è possibile effettuate una serie di operazioni. Per quanto riguarda i bonus edilizi, è possibile visualizzare e accettare le transazioni. Dopo questo passaggio, bisogna indicare se il credito è utilizzato in compensazione o se, invece, si sceglie di cederlo ulteriormente.
La guida dell’Agenzia indica i passaggi da seguire e le procedure per operare eventuali correzioni.

​FONTE: Edilportale

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