Agevolati anche il disaggio, la posa di bandinelle di rame sui marcapiani e il ripristino delle facciate a mosaico. Ecco i casi più estremi per sfruttare il bonus, inclusi quelli relativi al cappotto termico
12 marzo 2021
Il bonus facciate, una soluzione a tutto tondo per risolvere i problemi di manutenzione approfittando della detrazione al 90% e della possibilità di optare per lo sconto in fattura la cessione del credito, sempre che la facciata sia visibile dalla strada.
Dopo un anno di entrata in vigore delle norme che disciplinano quest’agevolazione, l’Agenzia delle entrate ha dato infatti una lunga serie di risposte a quesiti che consentono di fatto di far ricomprendere nella detrazione un’amplissima lista di interventi destinati al decoro e risolvere i problemi sicurezza relativi al ripristino delle parti ammalorate.
Ma gli interventi di disgaggio (messa in sicurezza) su facciate esterne condominiali con consolidamento (ad esempio con posa di bandinelle di rame sui marcapiani) sono agevolati con il bonus facciate? La risposta è positiva.
Dopo un anno di entrata in vigore delle norme che disciplinano quest’agevolazione, l’Agenzia delle entrate ha dato infatti una lunga serie di risposte a quesiti che consentono di fatto di far ricomprendere nella detrazione un’amplissima lista di interventi destinati al decoro e risolvere i problemi sicurezza relativi al ripristino delle parti ammalorate.
Ma gli interventi di disgaggio (messa in sicurezza) su facciate esterne condominiali con consolidamento (ad esempio con posa di bandinelle di rame sui marcapiani) sono agevolati con il bonus facciate? La risposta è positiva.
Bonus facciate, sì agli interventi di messa in sicurezza e consolidamento
L’obiettivo delle norme, è di fatto quello di riconoscere una detrazione maggiorata per tutti gli interventi di ripristino della facciata, purché collegati a quello principale destinato a migliorare il decoro architettonico dell’edificio. In sostanza secondo quanto espressamente indicato dalle Entrate, sono agevolabili tutti gli interventi di consolidamento, ripristino, miglioramento e rinnovo della struttura opaca verticale, nonché la semplice pulitura e tinteggiatura della superficie.
Di conseguenza se ci sono delle parti ammalorate queste possono sicuramente essere ripristinate usufruendo dell’agevolazione, con un’unica accortezza da rispettare sempre: se l’intervento riguarda anche l’intonaco per una superficie superiore al 10% di quella complessiva disperdente lorda dell’edificio occorre rispettare i requisiti minimi di gravidanza termica e trasmettere la relativa documentazione all’ENEA.
Viceversa, per tutte le altre tipologie di intervento che non comportano interventi sull’intonaco la detrazione è riconosciuta senza ulteriori oneri burocratici.
Prendiamo la lista degli interventi direttamente dalle risposte numero 185 e numero 520 dello scorso anno.
Innanzitutto dunque le Entrate fanno rientrare nel bonus, sempre che la facciata dell’edificio sia visibile dalla strada, interventi quali: il trattamento dei ferri dell’armatura; il rifacimento dei balconi compresi parapetto in muratura e pavimentazione; la verniciatura della ringhiera in metallo e il rifacimento del sotto-balcone e del frontalino. Agevolabile anche il ripristino delle facciate a mosaico.
L’obiettivo delle norme, è di fatto quello di riconoscere una detrazione maggiorata per tutti gli interventi di ripristino della facciata, purché collegati a quello principale destinato a migliorare il decoro architettonico dell’edificio. In sostanza secondo quanto espressamente indicato dalle Entrate, sono agevolabili tutti gli interventi di consolidamento, ripristino, miglioramento e rinnovo della struttura opaca verticale, nonché la semplice pulitura e tinteggiatura della superficie.
Di conseguenza se ci sono delle parti ammalorate queste possono sicuramente essere ripristinate usufruendo dell’agevolazione, con un’unica accortezza da rispettare sempre: se l’intervento riguarda anche l’intonaco per una superficie superiore al 10% di quella complessiva disperdente lorda dell’edificio occorre rispettare i requisiti minimi di gravidanza termica e trasmettere la relativa documentazione all’ENEA.
Viceversa, per tutte le altre tipologie di intervento che non comportano interventi sull’intonaco la detrazione è riconosciuta senza ulteriori oneri burocratici.
Prendiamo la lista degli interventi direttamente dalle risposte numero 185 e numero 520 dello scorso anno.
Innanzitutto dunque le Entrate fanno rientrare nel bonus, sempre che la facciata dell’edificio sia visibile dalla strada, interventi quali: il trattamento dei ferri dell’armatura; il rifacimento dei balconi compresi parapetto in muratura e pavimentazione; la verniciatura della ringhiera in metallo e il rifacimento del sotto-balcone e del frontalino. Agevolabile anche il ripristino delle facciate a mosaico.
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In caso di cappotto
Quando invece si interviene del punto di vista termico l’intervento deve rispettare i requisiti indicati nel DM 26.06.2015 (Decreto “requisiti minimi”) per cui: i valori di trasmittanza termica iniziali (U) devono essere superiori ai valori limite riportati nella tabella 1 dell’Allegato E del DM 6 agosto 2020 per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020; i valori di trasmittanza termica finali (U), fermo restando il rispetto del decreto 26.06.2015 “requisiti minimi”, devono essere inferiori o uguali ai valori riportati in tabella 1 dell’Allegato E del D.M. 6.08.2020 con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.
In questo caso però rientrano nel periodo del bonus anche: l’isolamento dello sporto di gronda necessario per evitare il ponte termico tra parete e copertura; lo spostamento dei pluviali; la sostituzione dei davanzali; la sistemazione di prese e punti luce esterni; lo spostamento delle tende da sole avvolgibili che ostacolano la posa del cappotto e la sostituzione di quelle per le quali non è possibile sostituire gli agganci in origine presenti.
FONTE: Ediltecnico
Quando invece si interviene del punto di vista termico l’intervento deve rispettare i requisiti indicati nel DM 26.06.2015 (Decreto “requisiti minimi”) per cui: i valori di trasmittanza termica iniziali (U) devono essere superiori ai valori limite riportati nella tabella 1 dell’Allegato E del DM 6 agosto 2020 per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020; i valori di trasmittanza termica finali (U), fermo restando il rispetto del decreto 26.06.2015 “requisiti minimi”, devono essere inferiori o uguali ai valori riportati in tabella 1 dell’Allegato E del D.M. 6.08.2020 con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.
In questo caso però rientrano nel periodo del bonus anche: l’isolamento dello sporto di gronda necessario per evitare il ponte termico tra parete e copertura; lo spostamento dei pluviali; la sostituzione dei davanzali; la sistemazione di prese e punti luce esterni; lo spostamento delle tende da sole avvolgibili che ostacolano la posa del cappotto e la sostituzione di quelle per le quali non è possibile sostituire gli agganci in origine presenti.
FONTE: Ediltecnico