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Cessione del bonus non perfezionata, l'erede può fruire delle rate residue

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La quota di detrazione del 2021, anno di sostenimento delle spese per la facciata, dovrà essere indicata nella dichiarazione a nome del defunto, la rimanente parte potrà essere utilizzata o ceduta dal figlio


15 febbraio 2023
La cessione del credito d’imposta per il rifacimento di una facciata, non portata a termine a causa del decesso, nel 2021, del titolare dell’immobile, si trasmette per intero al figlio erede che conserva la detenzione del bene. Quest’ultimo, in sintesi, dovrà indicare nella dichiarazione da presentare per l’anno 2021, a nome del padre deceduto, la quota di detrazione del 2021, anno di esecuzione dei lavori. A partire dal 2022 potrà utilizzare le restanti rate a lui spettanti, direttamente o tramite la cessione del bonus per tali quote residue. Il chiarimento arriva con la risposta n. 213 del 14 febbraio 2023 dell’Agenzia delle entrate.

L'istante fa presente che nel 2021 il padre ha sostenuto spese per interventi di rifacimento della facciata dell'edificio di proprietà e che essendo deceduto nel 2022 non ha potuto portare a termine, presso la propria banca, la cessione del credito d’imposta. I lavori sono stati eseguiti, terminati, fatturati e pagati, tramite bonifici, nel 2021.
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Chiede quindi se come erede che detiene il bene può effettuare l’opzione per la cessione del credito corrispondente al bonus facciate iniziato dal genitore e non perfezionato.

L’Agenzia precisa in via preliminare che i lavori realizzati sulla facciata dell’edificio sono riconducibili a interventi di isolamento termico che interessa oltre il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio (articolo 1, comma 2020, legge di Bilancio 2020). Di conseguenza per quanto riguarda gli adempimenti di natura tecnica del caso in esame, secondo quando indicato nel decreto interministeriale 6 agosto 2020, dovrà essere redatta l’asseverazione che dimostri la sussistenza dei requisiti tecnici richiesti e la congruità delle spese.
Il citato decreto prevede inoltre che per tali interventi “In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”.
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L’Agenzia quindi, alla luce di quanto esposto dall’istante e sulla base della normativa e della prassi esistente, precisa che nel 2021, anno in cui sono state sostenute le spese del genitore, la quota di detrazione relativa a tale anno competeva a quest’ultimo per cui l’importo dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi che il figlio è tenuto a presentare a nome del de cuius per l’anno 2021.

Il figlio, che dispone del bene ricevuto in eredità, a partire dal 2022 potrà utilizzare le rate residue della detrazione direttamente nella propria dichiarazione o, in alternativa, potrà cedere il credito d’imposta relativo alle medesime quote rimanenti, secondo le indicazioni fornite con i vari provvedimenti del direttore dell’Agenzia (8 agosto 2020, 12 ottobre 2020, 22 febbraio 2021, 30 marzo 2021, 20 luglio 2021, 12 novembre 2021, 1° dicembre 2021, 3 febbraio 2022 e 10 giugno 2022).

​FONTE: FiscoOggi

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