In condominio conserva l’agevolazione al 110% nel 2023 solo chi l’ha prenotata. L’incentivo ridotto al 90% non sempre incappa nel blocco dei trasferimenti deciso dal Governo
27 febbraio 2023
C’era una volta il superbonus al 110% per tutti e sempre cedibile. Ma negli ultimi tre mesi l’agevolazione ha cambiato faccia. Il decreto Aiuti-quater, la manovra e il decreto blocca cessioni fanno sì che oggi non ci sia più un unico schema: il bonus può valere meno del 110% ed essere spendibile solo come detrazione dalle imposte (senza cessione o sconto in fattura).
Tutto dipende dal momento dell’eventuale delibera in condominio e dall’avvio formale dei lavori. I decreti, però, sono arrivati all’improvviso. E hanno diviso di netto la platea degli interessati. Vediamo gli incastri possibili per i diversi tipi di immobile. Ricordando che, anche quando la cessione e lo sconto sono ammessi dalla legge, potrebbe essere impossibile trovare un acquirente sul mercato.
In condominio
Per i lavori su parti comuni condominiali ci sono tre combinazioni.
1. Superbonus al 110% fino alla fine del 2023, con possibilità di fare cessione e sconto in fattura, per chi ha deliberato i lavori entro il 18 novembre 2022 e ha presentato la Cilas entro fine anno (oppure li ha deliberati tra il 19 e il 24 novembre, presentando la Cilas entro il 25; oppure ancora, per la demolizione con ricostruzione, ha presentato l’istanza entro il 31 dicembre 2022).
2. Superbonus al 90% nel 2023, con possibile cessione e sconto, per chi ha deliberato i lavori e presentato la Cilas (o l’istanza di titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione) dopo le date indicate al punto precedente, ma comunque entro il 16 febbraio scorso. Nota bene: se sono state sostenute delle spese nel 2022, queste hanno il 110 per cento.
3. Superbonus al 90% nel 2023, senza possibilità di sconto o cessione, per chi delibera i lavori e/o presenta la pratica edilizia dal 17 febbraio in poi.
Tutto dipende dal momento dell’eventuale delibera in condominio e dall’avvio formale dei lavori. I decreti, però, sono arrivati all’improvviso. E hanno diviso di netto la platea degli interessati. Vediamo gli incastri possibili per i diversi tipi di immobile. Ricordando che, anche quando la cessione e lo sconto sono ammessi dalla legge, potrebbe essere impossibile trovare un acquirente sul mercato.
In condominio
Per i lavori su parti comuni condominiali ci sono tre combinazioni.
1. Superbonus al 110% fino alla fine del 2023, con possibilità di fare cessione e sconto in fattura, per chi ha deliberato i lavori entro il 18 novembre 2022 e ha presentato la Cilas entro fine anno (oppure li ha deliberati tra il 19 e il 24 novembre, presentando la Cilas entro il 25; oppure ancora, per la demolizione con ricostruzione, ha presentato l’istanza entro il 31 dicembre 2022).
2. Superbonus al 90% nel 2023, con possibile cessione e sconto, per chi ha deliberato i lavori e presentato la Cilas (o l’istanza di titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione) dopo le date indicate al punto precedente, ma comunque entro il 16 febbraio scorso. Nota bene: se sono state sostenute delle spese nel 2022, queste hanno il 110 per cento.
3. Superbonus al 90% nel 2023, senza possibilità di sconto o cessione, per chi delibera i lavori e/o presenta la pratica edilizia dal 17 febbraio in poi.
Unico proprietario
Gli edifici di un unico proprietario o in comproprietà tra persone fisiche, da due a quattro unità immobiliari, somigliano ai condomìni. Ma ci sono un paio di differenze.
1. Superbonus al 110% anche nel 2023, con cessione o sconto, per chi ha presentato la Cilas entro il 25 novembre 2022 (non serve la delibera; l’istanza di demolizione va al 31 dicembre).
2. Superbonus al 90%, con cessione o sconto, come nel caso del condominio (cioè Cilas o istanza dopo le date indicate al punto precedente, ma comunque entro il 16 febbraio).
3. Superbonus al 90%, ma senza cessione o sconto, con la pratica edilizia dal 17 febbraio in poi.
Sia per gli edifici di un solo proprietario, sia per i condomìni, nel 2024 l’agevolazione scenderà al 70% e nel 2025 al 65 per cento.
Gli edifici di un unico proprietario o in comproprietà tra persone fisiche, da due a quattro unità immobiliari, somigliano ai condomìni. Ma ci sono un paio di differenze.
1. Superbonus al 110% anche nel 2023, con cessione o sconto, per chi ha presentato la Cilas entro il 25 novembre 2022 (non serve la delibera; l’istanza di demolizione va al 31 dicembre).
2. Superbonus al 90%, con cessione o sconto, come nel caso del condominio (cioè Cilas o istanza dopo le date indicate al punto precedente, ma comunque entro il 16 febbraio).
3. Superbonus al 90%, ma senza cessione o sconto, con la pratica edilizia dal 17 febbraio in poi.
Sia per gli edifici di un solo proprietario, sia per i condomìni, nel 2024 l’agevolazione scenderà al 70% e nel 2025 al 65 per cento.
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Unità singole
Per i lavori sulle “villette” – cioè le case unifamiliari e le singole unità indipendenti – le combinazioni possibili sono cinque.
1. Superbonus al 110% cedibile e utilizzabile con lo sconto in fattura, ma scaduto il 30 giugno 2022, per chi non è riuscito ad attivare la proroga.
2. Superbonus del 110% sulle spese fino al prossimo 31 marzo, con possibilità di cessione e sconto, per chi – alla data del 30 settembre 2022 – ha effettuato almeno il 30% dell’intervento complessivo.
3. Superbonus non applicabile, se i lavori sono stati iniziati nella finestra temporale non coperta dall’incentivo, cioè dal 1° luglio al 31 dicembre 2022 (senza arrivare al 30% dei lavori al 30 settembre 2022, altrimenti ci sarebbe la proroga).
4. Superbonus del 90% per il solo 2023, con possibilità di sconto e cessione, per chi ha presentato la Cilas entro il 16 febbraio (o l’istanza di titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione). Attenzione: per questi immobili nel 2023 il superbonus spetta solo a chi ha iniziato i lavori dal 1° gennaio, usa la casa come abitazione principale, la possiede sulla base di un diritto reale e ha un reddito di riferimento non superiore a 15mila euro (calcolato con il quoziente familiare).
5. Superbonus del 90% per il solo 2023, non cedibile né utilizzabile tramite sconto in fattura, se la Cilas è presentata dal 17 febbraio in poi (servono comunque il reddito di riferimento e le altre condizioni indicate al punto precedente).
FONTE: IlSole24Ore
Per i lavori sulle “villette” – cioè le case unifamiliari e le singole unità indipendenti – le combinazioni possibili sono cinque.
1. Superbonus al 110% cedibile e utilizzabile con lo sconto in fattura, ma scaduto il 30 giugno 2022, per chi non è riuscito ad attivare la proroga.
2. Superbonus del 110% sulle spese fino al prossimo 31 marzo, con possibilità di cessione e sconto, per chi – alla data del 30 settembre 2022 – ha effettuato almeno il 30% dell’intervento complessivo.
3. Superbonus non applicabile, se i lavori sono stati iniziati nella finestra temporale non coperta dall’incentivo, cioè dal 1° luglio al 31 dicembre 2022 (senza arrivare al 30% dei lavori al 30 settembre 2022, altrimenti ci sarebbe la proroga).
4. Superbonus del 90% per il solo 2023, con possibilità di sconto e cessione, per chi ha presentato la Cilas entro il 16 febbraio (o l’istanza di titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione). Attenzione: per questi immobili nel 2023 il superbonus spetta solo a chi ha iniziato i lavori dal 1° gennaio, usa la casa come abitazione principale, la possiede sulla base di un diritto reale e ha un reddito di riferimento non superiore a 15mila euro (calcolato con il quoziente familiare).
5. Superbonus del 90% per il solo 2023, non cedibile né utilizzabile tramite sconto in fattura, se la Cilas è presentata dal 17 febbraio in poi (servono comunque il reddito di riferimento e le altre condizioni indicate al punto precedente).
FONTE: IlSole24Ore