Verso l’operatività delle nuove norme sulle cessioni con una fase transitoria brevissima: l’impatto maggiore per i cessionari che hanno in programma un ulteriore passaggio ad altri soggetti
1 febbraio 2022
Si preannunciano molto caldi i prossimi giorni per la comunicazione delle opzioni di cessione del credito, nel caso sia già stata esercitata un’opzione in vigenza delle regole anteriori all’articolo 28 del Decreto Sostegni ter, n. 4/2022.
Prima di approfondire i motivi di questa conclusione e verificare quali sono i soggetti interessati, ricordiamo i contenuti della nuova stretta, emergente dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio del decreto. In base alle nuove norme, sono nulli i contratti che prevedono una cessione successiva a quella realizzata: o direttamente dal beneficiario della detrazione o dal fornitore che ha concesso lo sconto in fattura.
A questo proposito, sarà interessante verificare se la piattaforma telematica sarà in grado di riconoscere e rigettare le cessioni a catena, ovvero se esse verranno accettate dal sistema, nonostante siano inefficaci per legge.
L’attenzione di questi giorni è rivolta alla norma transitoria inserita al comma 2 dell’articolo 28, che sembra dare tempo sino al 6 febbraio, domenica prossima (questa data va suggerita prudenzialmente, proprio in base alla lettura della norma, che parla di «crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni») per esercitare le opzioni sulla base delle vecchie regole, consentendo dal giorno successivo solo un unico nuovo trasferimento per i crediti già precedentemente oggetto di opzione.
Prima di approfondire i motivi di questa conclusione e verificare quali sono i soggetti interessati, ricordiamo i contenuti della nuova stretta, emergente dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio del decreto. In base alle nuove norme, sono nulli i contratti che prevedono una cessione successiva a quella realizzata: o direttamente dal beneficiario della detrazione o dal fornitore che ha concesso lo sconto in fattura.
A questo proposito, sarà interessante verificare se la piattaforma telematica sarà in grado di riconoscere e rigettare le cessioni a catena, ovvero se esse verranno accettate dal sistema, nonostante siano inefficaci per legge.
L’attenzione di questi giorni è rivolta alla norma transitoria inserita al comma 2 dell’articolo 28, che sembra dare tempo sino al 6 febbraio, domenica prossima (questa data va suggerita prudenzialmente, proprio in base alla lettura della norma, che parla di «crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni») per esercitare le opzioni sulla base delle vecchie regole, consentendo dal giorno successivo solo un unico nuovo trasferimento per i crediti già precedentemente oggetto di opzione.
Chi potrebbe essere interessato ad affrettarsi per fruire in extremis di questa opportunità? Il contribuente che ha contrattualizzato lo sconto in fattura non è direttamente interessato: il fornitore potrà, infatti, cedere il credito sia se lo acquisisce prima del 7 febbraio sia successivamente.
Certo, quest’ultimo (impresa o professionista) è attualmente sulla graticola, perché non sa se (e a quale controvalore) potrà avvenire tale cessione : la stretta ha ridotto drasticamente il novero dei soggetti interessati ai crediti e, stando alle prime evidenze di questi giorni, questa riduzione della domanda potrebbe presto influire anche sugli importi riconosciuti al cedente.
Peraltro, va rilevato che molte imprese che sarebbero già pronte a cedere il credito alle banche, avendo già contrattato tutti gli aspetti dell’operazione, non possono farlo in concreto, perché la piattaforma non ha ancora accreditato sulla loro posizione fiscale l’importo comunicato dal beneficiario, per effetto dei rallentamenti imposti dai controlli preventivi del decreto Antifrodi, confermati dalla legge di Bilancio 2022.
Certo, quest’ultimo (impresa o professionista) è attualmente sulla graticola, perché non sa se (e a quale controvalore) potrà avvenire tale cessione : la stretta ha ridotto drasticamente il novero dei soggetti interessati ai crediti e, stando alle prime evidenze di questi giorni, questa riduzione della domanda potrebbe presto influire anche sugli importi riconosciuti al cedente.
Peraltro, va rilevato che molte imprese che sarebbero già pronte a cedere il credito alle banche, avendo già contrattato tutti gli aspetti dell’operazione, non possono farlo in concreto, perché la piattaforma non ha ancora accreditato sulla loro posizione fiscale l’importo comunicato dal beneficiario, per effetto dei rallentamenti imposti dai controlli preventivi del decreto Antifrodi, confermati dalla legge di Bilancio 2022.
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Per chi ha già acquisito il credito, invece, con l’intenzione di rivenderlo, le cose cambiano. Poter trasferire il credito a terzi entro il 6 febbraio (ancora una volta, per maggiore prudenza) significa che il cessionario potrà, a sua volta, effettuare una ulteriore cessione, mentre così non sarà per chi non riesce ad avvalersi della norma transitoria.
Da qui una probabile accelerazione, nella speranza che la piattaforma dell’agenzia delle Entrate (nonostante i “lavori in corso” fino al 4 febbraio) regga il probabile incremento di afflusso delle richieste.
I ragionamenti appena compiuti hanno una sorta di convitato di pietra: qual è, in realtà, l’atto da compiere entro il 6 febbraio per rientrare nella disposizione transitoria? La norma si riferisce ai crediti che «alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni», di cui all’articolo 121 del decreto Rilancio, ed occorre comprendere se tale momento vada individuato nell’accordo tra le parti (stipula del contratto di cessione) o nella comunicazione relativa. Nel dubbio, meglio porre in essere l’uno e l’altra entro la data indicata, naturalmente se si è nelle condizioni per poterlo fare.
Anche perché, quando la circolare 16/E/2021 afferma che «non assume rilevanza la forma che viene utilizzata per procedere alla cessione del credito; la normativa in esame non detta, infatti, regole particolari da seguire per il perfezionamento della cessione del credito, né contiene prescrizioni in ordine alla forma con la quale la cessione deve essere effettuata», non pare attribuire particolare rilevanza al momento di conclusione dell’accordo di cessione. Più facile, quindi, che l’agenzia delle Entrate traduca l’inciso in «comunicazione già effettuata alla data del 7 febbraio». Meglio affrettarsi, dunque.
FONTE: IlSole24Ore
Da qui una probabile accelerazione, nella speranza che la piattaforma dell’agenzia delle Entrate (nonostante i “lavori in corso” fino al 4 febbraio) regga il probabile incremento di afflusso delle richieste.
I ragionamenti appena compiuti hanno una sorta di convitato di pietra: qual è, in realtà, l’atto da compiere entro il 6 febbraio per rientrare nella disposizione transitoria? La norma si riferisce ai crediti che «alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni», di cui all’articolo 121 del decreto Rilancio, ed occorre comprendere se tale momento vada individuato nell’accordo tra le parti (stipula del contratto di cessione) o nella comunicazione relativa. Nel dubbio, meglio porre in essere l’uno e l’altra entro la data indicata, naturalmente se si è nelle condizioni per poterlo fare.
Anche perché, quando la circolare 16/E/2021 afferma che «non assume rilevanza la forma che viene utilizzata per procedere alla cessione del credito; la normativa in esame non detta, infatti, regole particolari da seguire per il perfezionamento della cessione del credito, né contiene prescrizioni in ordine alla forma con la quale la cessione deve essere effettuata», non pare attribuire particolare rilevanza al momento di conclusione dell’accordo di cessione. Più facile, quindi, che l’agenzia delle Entrate traduca l’inciso in «comunicazione già effettuata alla data del 7 febbraio». Meglio affrettarsi, dunque.
FONTE: IlSole24Ore