Nessun obbligo di emissione di fattura elettronica nei confronti e dai soggetti non residenti identificati direttamente o tramite rappresentante fiscale in Italia
Modificando quanto previsto dalla legge di Bilancio 2018, la bozza di decreto legge fiscale recepisce le indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione alla decisione di esecuzione (Ue) 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018, che ha autorizzato l’Italia ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico.
Per soggetti identificati si intendono tutti i soggetti passivi di imposta non residenti nello Stato che intendono effettuare in Italia operazioni rilevanti ai fini Iva. I non residenti possono identificarsi direttamente come soggetti passivi Iva oppure nominare un proprio rappresentante fiscale.
Il decreto fiscale interviene proprio coordinando la norma della manovra 2018 con l’autorizzazione concessa all’Italia, sanando così una situazione che l’agenzia delle Entrate aveva contribuito a chiarire in via interpretativa con la circolare n. 13/E del 2 luglio 2018. Il quesito che era stato posto riguardava infatti la necessità o meno di documentare con fattura elettronica le operazioni effettuate da e verso i soggetti identificati in Italia.
Richiamando la decisione di esecuzione e le disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE, l’agenzia delle Entrate ha ricordato come le stesse prevedano che il fatto di disporre di un numero di identificazione Iva non è di per sé sufficiente per ritenere che un soggetto passivo abbia una stabile organizzazione.
Per soggetti identificati si intendono tutti i soggetti passivi di imposta non residenti nello Stato che intendono effettuare in Italia operazioni rilevanti ai fini Iva. I non residenti possono identificarsi direttamente come soggetti passivi Iva oppure nominare un proprio rappresentante fiscale.
Il decreto fiscale interviene proprio coordinando la norma della manovra 2018 con l’autorizzazione concessa all’Italia, sanando così una situazione che l’agenzia delle Entrate aveva contribuito a chiarire in via interpretativa con la circolare n. 13/E del 2 luglio 2018. Il quesito che era stato posto riguardava infatti la necessità o meno di documentare con fattura elettronica le operazioni effettuate da e verso i soggetti identificati in Italia.
Richiamando la decisione di esecuzione e le disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE, l’agenzia delle Entrate ha ricordato come le stesse prevedano che il fatto di disporre di un numero di identificazione Iva non è di per sé sufficiente per ritenere che un soggetto passivo abbia una stabile organizzazione.
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Di conseguenza, tra i soggetti “stabiliti” non possono essere inclusi i soggetti non residenti meramente identificati, a meno che non possa essere dimostrata l’esistenza di una stabile organizzazione.
Per l’effetto, la normativa nazionale era da interpretare imponendo l’obbligo di fatturazione elettronica unicamente ai soggetti stabiliti, compresi i residenti. Di converso, i dati delle operazioni nei confronti dei soggetti identificati, in quanto non stabiliti nel territorio, dovranno essere trasmessi all’amministrazione finanziaria entro il mese successivo all’emissione della fattura. Tale adempimento può essere realizzato utilizzando, in fase di emissione del flusso di fatturazione, il codice identificativo convenzionale a sette “ics”: dalla lettura delle specifiche tecniche sembrerebbe che tale flusso, in quanto sostitutivo della comunicazione mensile “esterometro” per il ciclo attivo possa essere trasmesso direttamente dal contribuente o da un suo delegato, e non necessariamente quindi da un intermediario abilitato.
In ogni caso, una fattura elettronica può essere anche indirizzata a soggetti non residenti identificati in Italia, a condizione che gli sia assicurata la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura ove ne facciano richiesta.
FONTE: Il Sole 24 Ore
Per l’effetto, la normativa nazionale era da interpretare imponendo l’obbligo di fatturazione elettronica unicamente ai soggetti stabiliti, compresi i residenti. Di converso, i dati delle operazioni nei confronti dei soggetti identificati, in quanto non stabiliti nel territorio, dovranno essere trasmessi all’amministrazione finanziaria entro il mese successivo all’emissione della fattura. Tale adempimento può essere realizzato utilizzando, in fase di emissione del flusso di fatturazione, il codice identificativo convenzionale a sette “ics”: dalla lettura delle specifiche tecniche sembrerebbe che tale flusso, in quanto sostitutivo della comunicazione mensile “esterometro” per il ciclo attivo possa essere trasmesso direttamente dal contribuente o da un suo delegato, e non necessariamente quindi da un intermediario abilitato.
In ogni caso, una fattura elettronica può essere anche indirizzata a soggetti non residenti identificati in Italia, a condizione che gli sia assicurata la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura ove ne facciano richiesta.
FONTE: Il Sole 24 Ore