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Immobili unifamiliari, fine dei giochi per il Superbonus

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Chi non ha centrato l’obbiettivo previsto per settembre dovrà “accontentarsi” di applicare le aliquote ordinarie. Intanto si aggiunge un’altra domanda alla lunga lista di quesiti ai quali le Entrate non stanno rispondendo


4 ottobre 2022
La scadenza del 30 settembre è passata e ormai è ora di fare i conti per capire cosa fare nei prossimi mesi. Chi ha centrato l’obbiettivo del 30 per cento dei lavori, infatti, dovrà affrettarsi per arrivare a chiudere l’intervento entro l’anno se vuol usufruire appieno del bonus con l’aliquota del 110 per cento.
E chi non ha raggiunto l’obbiettivo? Vediamo cosa accade all’agevolazione considerando che per non perdere le detrazioni sui lavori già effettuati l’intervento dovrà comunque essere concluso.


Lavori avviati prima di giugno e target centrato al 30 settembre
Per chi ha avviato i lavori nei mesi scorsi e centrato l’obbiettivo del 30 per cento a fine settembre, c’è la necessità di accelerare sugli interventi o quantomeno di pagare tutte le spese entro fine anno per avere l’aliquota maggiorata. In caso contrario, infatti, il Superbonus scade comunque al 31 dicembre, e quindi per le spese sostenute successivamente non si potrà usare l’agevolazione maggiorata ma saranno applicabili solo le detrazioni ordinarie.
Quindi in caso di intervento di riqualificazione energetica si avrà l’ecobonus con aliquota al 65 per cento.
Per chi ha in corso interventi che danno diritto al sismabonus, invece, a seconda del risultato di riduzione del rischio che si potrà ottenere alla chiusura dell’intervento sarà applicabile la detrazione nella misura del 70 per cento delle spese sostenute se dall’intervento deriva il passaggio a una classe di rischio inferiore, o quella dell’80 per cento se si scende di due classi.
In entrambi casi l’installazione di un impianto fotovoltaico non sarà più un intervento trainato e quindi sarà agevolato solo al 50 per cento.
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​Lavori avviati prima di giugno e 30 per cento non raggiunto
Chi invece non avesse centrato l’obbiettivo previsto per settembre dovrà “accontentarsi” di applicare le aliquote ordinarie appena viste a partire dalle spese effettuate dal 1° di luglio.
Questa data farà da spartiacque senza alcun particolare problema. Anche quando è stato introdotto il Superbonus, il 1° luglio 2020, infatti, la detrazione è stata applicata con aliquote differenziate: fino al 30 giugno con quelle ordinarie, al 110 per cento dal giorno successivo allora in poi. Il fatto che si abbiano due aliquote nel corso dell’anno, dunque, non è una novità.

​Lavori da chiudere comunque per non perdere le agevolazioni
Chi ha avviato i lavori, comunque, per poter avere il Superbonus su tutte le spese effettuate dovrà portarli a conclusione. Condizione indispensabile per ottenere la detrazione, infatti, è dimostrare a fine lavori il rispetto dei requisiti in termini di risparmio energetico o di consolidamento. Se non c’è il “fine lavori” con la relativa asseverazione dei risultati mancano le condizioni per ottenere il 110 per cento, come precisato dalle Entrate anche nella circolare 24/2020.
Quanto ai termini, per chi ha presentato dei SAL ci sono quattro anni, ossia 48 mesi dall’invio dell’ultimo SAL, pena la perdita dell’agevolazione. Nel comma 5 dell’art. 4 del decreto Asseverazioni, infatti, è stabilito che “trascorsi 48 mesi dalla trasmissione dell’asseverazione a stato avanzamento lavori non sia pervenuta l’asseverazione conclusiva, l’ Enea comunica la mancata conclusione dei lavori all’Agenzia delle entrate per gli interventi di competenza”, ossia, appunto, il recupero della detrazione usufruita.
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CILAS presentata ma lavori mai avviati
Non avrà invece nessuna possibilità di usufruire del Superbonus per eventuali spese di fattibilità pagate prima di giugno chi non ha mai avviato i lavori. Come chiarito dall’Agenzia delle entrate, anche nella circolare 24/2020, infatti, le spese “accessorie” ai lavori, come appunto quelle dello studio di fattibilità e le altre spese professionali connesse, sono detraibili solo se l’intervento viene realizzato. Quindi se si cambia idea e non si fa nulla non si ha diritto a nessuna detrazione.

​Nuova CILA per le ristrutturazioni?
A questo proposito si aggiunge un’altra domanda alla lunga lista di quesiti ai quali le Entrate non stanno rispondendo, ossia: chi aveva presentato la CILAS ma non ha avviato i lavori, se intende effettuarli comunque per usufruire delle agevolazioni con aliquota ordinaria, dovrà integrare il documento con lo stato legittimo dell’immobile e con tutti gli altri documenti richiesti, progetto analitico compreso, come previsto per la CILA ordinaria? Oppure dovrà presentare nuova pratica ex novo?
Non va dimenticato, infatti, che la CILAS è un documento semplificato che vale ai soli fini del Superbonus. E’ dunque necessario un chiarimento anche su questo aspetto.

​​​FONTE: Ediltecnico

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