L’obbligo di risarcire il condomino danneggiato può ricadere sia sull’impresa sia sul proprietario dell’appartamento ristrutturato
25 gennaio 2023
Quando a causa di una ristrutturazione si verifica un’infiltrazione al piano di sotto chi paga? Solo l’impresa che durante i lavori ha provocato il danno o anche i proprietari dell’immobile ristrutturato?
La risposta non è univoca e i casi sono stati spiegati dalla Corte d’Appello di Roma con la sentenza 219/2023.
Infiltrazioni in condominio, il caso
Un condomino ha citato in giudizio i proprietari dell’appartamento al piano superiore e la ditta cui sono stati affidati i lavori di ristrutturazione nell’appartamento al piano superiore.
Il condomino ha lamentato una infiltrazione, causata dal cambio di posizione di un radiatore che ha provocato la lesione di un punto di allaccio dell’impianto idraulico di riscaldamento e una perdita d’acqua a cantiere chiuso.
Dato l’accumulo di acqua nel controsoffitto, col rischio di un cedimento strutturale, l’impresa ha praticato dei fori. In questo modo è stato evitato il collasso della struttura, ma l’acqua si è riversata nell’appartamento al piano inferiore, danneggiando sia l’immobile sia gli arredi.
Il condomino, proprietario dell’appartamento al piano inferiore, ha quindi chiesto un risarcimento.
Il Tribunale, in primo grado, ha condannato l’impresa e i proprietari dell’appartamento al piano superiore al pagamento del risarcimento.
I proprietari dell’appartamento al piano superiore hanno però presentato ricorso, sostenendo di non essere responsabili del danno, causato unicamente dall’impresa durante l’esecuzione dei lavori, quando l’impresa aveva l’immobile in custodia.
La risposta non è univoca e i casi sono stati spiegati dalla Corte d’Appello di Roma con la sentenza 219/2023.
Infiltrazioni in condominio, il caso
Un condomino ha citato in giudizio i proprietari dell’appartamento al piano superiore e la ditta cui sono stati affidati i lavori di ristrutturazione nell’appartamento al piano superiore.
Il condomino ha lamentato una infiltrazione, causata dal cambio di posizione di un radiatore che ha provocato la lesione di un punto di allaccio dell’impianto idraulico di riscaldamento e una perdita d’acqua a cantiere chiuso.
Dato l’accumulo di acqua nel controsoffitto, col rischio di un cedimento strutturale, l’impresa ha praticato dei fori. In questo modo è stato evitato il collasso della struttura, ma l’acqua si è riversata nell’appartamento al piano inferiore, danneggiando sia l’immobile sia gli arredi.
Il condomino, proprietario dell’appartamento al piano inferiore, ha quindi chiesto un risarcimento.
Il Tribunale, in primo grado, ha condannato l’impresa e i proprietari dell’appartamento al piano superiore al pagamento del risarcimento.
I proprietari dell’appartamento al piano superiore hanno però presentato ricorso, sostenendo di non essere responsabili del danno, causato unicamente dall’impresa durante l’esecuzione dei lavori, quando l’impresa aveva l’immobile in custodia.
Infiltrazioni in condominio, chi paga?
I giudici della Corte d’Appello hanno rilevato che i proprietari non hanno dimostrato adeguatamente che l’immobile era nella completa custodia dell’impresa, né tale informazione poteva essere desunta dal contratto d’appalto in funzione del quale i proprietari hanno affidato all’impresa l’incarico della ristrutturazione.
La Corte ha ricordato che, in base all’articolo 2051 del Codice Civile, il committente deve sempre vigilare e custodire l’immobile oggetto dei lavori. Tale obbligo viene meno solo in presenza del totale trasferimento all’appaltatore del potere di fatto sull’immobile. In caso contrario, il committente deve controllare la corretta esecuzione dei lavori commissionati ed impedire il verificarsi di danni.
La Corte ha quindi confermato la responsabilità dei proprietari dell’immobile ristrutturato e dell’impresa.
FONTE: Edilportale
I giudici della Corte d’Appello hanno rilevato che i proprietari non hanno dimostrato adeguatamente che l’immobile era nella completa custodia dell’impresa, né tale informazione poteva essere desunta dal contratto d’appalto in funzione del quale i proprietari hanno affidato all’impresa l’incarico della ristrutturazione.
La Corte ha ricordato che, in base all’articolo 2051 del Codice Civile, il committente deve sempre vigilare e custodire l’immobile oggetto dei lavori. Tale obbligo viene meno solo in presenza del totale trasferimento all’appaltatore del potere di fatto sull’immobile. In caso contrario, il committente deve controllare la corretta esecuzione dei lavori commissionati ed impedire il verificarsi di danni.
La Corte ha quindi confermato la responsabilità dei proprietari dell’immobile ristrutturato e dell’impresa.
FONTE: Edilportale
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