Aggiornata la nota con le indicazioni tecniche e normative per l’ammissibilità a Superbonus 110%, Ecobonus e Bonus Facciate
14 dicembre 2020
ENEA ha pubblicato una nuova nota di chiarimento per rispondere alle richieste relative all’idoneità dei prodotti per l’isolamento termico degli edifici. Il documento, datato 2 dicembre, aggiorna una precedente comunicazione pubblicata circa sei mesi fa.
In premessa, ENEA precisa che per l’ammissibilità alle detrazioni fiscali previste dal Superbonus 110%, dall’ecobonus e dal bonus facciate (quando l’intervento è energeticamente influente) bisogna rispettare: i requisiti tecnici previsti dal decreto 26/06/2015 “requisiti minimi” o regolamenti regionali; i requisiti tecnici previsti per l’accesso alle detrazioni fiscali, che per gli interventi sull’involucro riguardano i valori limite delle trasmittanze termiche differenziate per zone climatiche.
In premessa, ENEA precisa che per l’ammissibilità alle detrazioni fiscali previste dal Superbonus 110%, dall’ecobonus e dal bonus facciate (quando l’intervento è energeticamente influente) bisogna rispettare: i requisiti tecnici previsti dal decreto 26/06/2015 “requisiti minimi” o regolamenti regionali; i requisiti tecnici previsti per l’accesso alle detrazioni fiscali, che per gli interventi sull’involucro riguardano i valori limite delle trasmittanze termiche differenziate per zone climatiche.
Rispetto alla prima versione, nell'aggiornamento del 2 dicembre, Enea evidenzia un aspetto molto importante, ovvero il fattore tempo, precisando che:
Per gli interventi con data di inizio lavori antecedente il 6 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del Decreto interministeriale 6 agosto 2020) si applicano i limiti riportati nel decreto 11 marzo 2008 coordinato con il decreto 26 gennaio 2010.
Per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020 si applicano i limiti riportati nell’Allegato E del decreto interministeriale 6 agosto 2020.
Per gli interventi con data di inizio lavori antecedente il 6 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del Decreto interministeriale 6 agosto 2020) si applicano i limiti riportati nel decreto 11 marzo 2008 coordinato con il decreto 26 gennaio 2010.
Per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020 si applicano i limiti riportati nell’Allegato E del decreto interministeriale 6 agosto 2020.
Confermata la normativa per il calcolo del valore della trasmittanza dell’elemento edilizio: la norma UNI EN ISO 6946 e l'osservanza del Regolamento (UE) N. 305/2011 del parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2011 e del D.Lgs 106/2017 per la messa in commercio dei prodotti da costruzione.
ENEA dedica una corposa parte alle attuali regole comunitarie e nazionali per i materiali isolanti, distinguendo quelli con marcatura CE: materiali che hanno norma di prodotto armonizzata o il rilascio di un ETA (European Technical Assessment), da quelli senza marcatura CE o marcati CE ma per i quali in DoP (dichiarazione di prestazione) non sono dichiarate le prestazioni relative al requisito “risparmio energetico e ritenzione del calore”.
FONTE: Edilportale
ENEA dedica una corposa parte alle attuali regole comunitarie e nazionali per i materiali isolanti, distinguendo quelli con marcatura CE: materiali che hanno norma di prodotto armonizzata o il rilascio di un ETA (European Technical Assessment), da quelli senza marcatura CE o marcati CE ma per i quali in DoP (dichiarazione di prestazione) non sono dichiarate le prestazioni relative al requisito “risparmio energetico e ritenzione del calore”.
FONTE: Edilportale