I condomìni devono aver approvato le opere prima del 18 novembre o fra il 18 e il 24, (Cilas entro il 31 dicembre o entro il 25 novembre)
11 gennaio 2023
Modificando l'articolo 9 del Dl 176/2022 (decreto Aiuti quater) ancora in corso di conversione, la legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 894) ha inteso porre fine al dibattito che era sorto sulle scadenze (in particolare per i lavori condominiali) da rispettare per mantenere il bonus al 110% anche nel 2023, evitando la riduzione al 90% prevista dal medesimo decreto.
L’articolo 9 aveva statuito che la riduzione della detrazione al 90% prevista per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 non si sarebbe applicata in caso di:
- Interventi (non su “villette” o unità immobili indipendenti) per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risultasse effettuata, in base all’articolo 119, comma 13-ter del Dl 34/2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata e, in caso di interventi su edifici condominiali, all’ulteriore condizione che la delibera assembleare avesse approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata prima del 25 novembre 2022
- Interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali al 25 novembre 2022, risultasse presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo
L’articolo 9 aveva statuito che la riduzione della detrazione al 90% prevista per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 non si sarebbe applicata in caso di:
- Interventi (non su “villette” o unità immobili indipendenti) per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risultasse effettuata, in base all’articolo 119, comma 13-ter del Dl 34/2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata e, in caso di interventi su edifici condominiali, all’ulteriore condizione che la delibera assembleare avesse approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata prima del 25 novembre 2022
- Interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali al 25 novembre 2022, risultasse presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo
Apertasi la discussione su un possibile allargamento di queste scadenze (con la correlata “corsa” all'accelerazione delle pratiche urbanistiche), il Governo ha, evidentemente, temuto, che si aprisse una falla nel costo stimato del beneficio fiscale. Perciò, nonostante la disposizione del comma 894 abbia comunque richiesto una copertura per la sua onerosità stimata, ha previsto condizioni più restrittive di quelle che stavano prendendo piede a livello informale, incrementando nel contempo la difficoltà a interpretare correttamente le singole ipotesi.
Soppressa la previsione transitoria di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto Aiuti quater, ora la riduzione del superbonus dal 110% al 90% per il 2023 (per gli immobili in cui ancora il beneficio maggiorato è ancora possibile) non si applica agli interventi:
- Diversi da quelli effettuati dai condomìni per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta effettuata, la comunicazione di inizio lavori asseverata
- Effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente al 18 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso di “condominio minimo” senza amministratore, dal condòmino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata
- Effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa fra il 18 novembre 2022 e il 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata secondo le modalità di cui sopra, e a condizione che per tali interventi, alla data dei 25 novembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata
- Comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo
Soppressa la previsione transitoria di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto Aiuti quater, ora la riduzione del superbonus dal 110% al 90% per il 2023 (per gli immobili in cui ancora il beneficio maggiorato è ancora possibile) non si applica agli interventi:
- Diversi da quelli effettuati dai condomìni per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta effettuata, la comunicazione di inizio lavori asseverata
- Effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente al 18 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso di “condominio minimo” senza amministratore, dal condòmino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata
- Effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa fra il 18 novembre 2022 e il 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata secondo le modalità di cui sopra, e a condizione che per tali interventi, alla data dei 25 novembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata
- Comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo
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La proroga dei lavori “trainanti” porta con sé quella dei relativi lavori “trainati”.
Resta ferma la proroga (prevista dal Dl 176/2022) al 31 marzo 2023 per il superbonus al 110% delle “villette” (e delle unità autonome e indipendenti) in cui è stata attestata l'effettuazione di lavori al 30 settembre 2022 per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
FONTE: IlSole24Ore
Resta ferma la proroga (prevista dal Dl 176/2022) al 31 marzo 2023 per il superbonus al 110% delle “villette” (e delle unità autonome e indipendenti) in cui è stata attestata l'effettuazione di lavori al 30 settembre 2022 per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
FONTE: IlSole24Ore