Tra le principali novità della dichiarazione dei redditi 2021 ci sono le regole sulle spese detraibili al 19%, che dal 1° gennaio scorso devono essere pagate con mezzi tracciabili
25 novembre 2020
La piena detrazione, inoltre, riguarda solo i contribuenti con reddito complessivo fino a 120mila euro; mentre per gli altri è prevista una riduzione, o il completo disconoscimento se il reddito supera i 240mila euro. Fare fin da subito un check up può evitare di commettere errori o farsi trovare impreparati alla consegna dei documenti al consulente fiscale.
La tracciabilità richiesta
A introdurre l’obbligo di tracciabilità è stata la legge di Bilancio 2020 (articolo 1, commi 679 e 680, legge 160/2019): per fruire della detrazione Irpef del 19% per gli oneri indicati nell’articolo 15 del Tuir e in altre disposizioni normative, la spese va sostenuta con versamento bancario o postale oppure con uno degli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del Dlgs 241/1997. Fanno eccezione le spese per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, e gli oneri per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Ssn, in cui valgono le vecchie regole e dunque non c’è bisogno che i pagamenti siano tracciabili. Il nuovo obbligo, comunque, non modifica in alcun modo i presupposti o i vari adempimenti previsti dalla normativa o specificati nei documenti di prassi.
La tracciabilità richiesta
A introdurre l’obbligo di tracciabilità è stata la legge di Bilancio 2020 (articolo 1, commi 679 e 680, legge 160/2019): per fruire della detrazione Irpef del 19% per gli oneri indicati nell’articolo 15 del Tuir e in altre disposizioni normative, la spese va sostenuta con versamento bancario o postale oppure con uno degli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del Dlgs 241/1997. Fanno eccezione le spese per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, e gli oneri per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Ssn, in cui valgono le vecchie regole e dunque non c’è bisogno che i pagamenti siano tracciabili. Il nuovo obbligo, comunque, non modifica in alcun modo i presupposti o i vari adempimenti previsti dalla normativa o specificati nei documenti di prassi.
Gli oneri interessati
Le spese che rientrano nel nuovo obbligo sono quelle incluse nell’articolo 15 del Tuir e tutte quelle oggetto di detraibilità al 19% dall’imposta lorda. Nel primo caso si tratta per esempio di:
Interessi su mutui ipotecari per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione principale (importo massimo detraibile 4.000 euro);
Compensi corrisposti a mediatori immobiliari per l’acquisto dell’abitazione principale (importo massimo detraibile 1.000 euro);
Spese veterinarie (per la parte eccedente 129,11 euro; e dal 2020 fino a 500 euro, anziché 387,34 euro);
Spese funebri (importo massimo detraibile 1.550 euro);
Spese per l’istruzione universitaria (nei limiti stabiliti dal Dm);
Spese di frequenza scolastica (importo massimo detraibile 800 euro)
Spese sostenute dai soggetti sordomuti per i servizi di interpretariato
Premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o invalidità permanente superiore al 5%, per contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001 (530 euro, o 750 euro per i premi assicurativi di rischio morte per disabili gravi)
Erogazioni liberali a favore di enti del settore culturale e artistico
Erogazioni liberali a favore di enti del settore dello spettacolo (entro il 2% del reddito complessivo Irpef)
Erogazioni liberali a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche (importo massimo detraibile 1.500 euro)
Spese per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni (importo massimo detraibile 210 euro)
Spese per i canoni di locazione degli universitari “fuori sede” (importo massimo detraibile 2.633 euro)
Spese per le badanti delle persone non autosufficienti (importo massimo detraibile 2.100 euro)
Spese per l’abbonamento ai servizi di trasporto pubblico (importo massimo detraibile 250 euro)
Tra gli altri oneri inclusi, fuori dall’articolo 15 del Tuir, ci sono:
Spese per asili nido (articolo 1, comma 335, legge 266/2005; importo massimo detraibile 632 euro)
Erogazioni liberali a favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari (articolo 138, comma 14, legge 388/2000; importo massimo detraibile 30% del reddito complessivo)
Detrazione per l’affitto di terreni agricoli ai giovani (articolo 16, comma 1-quinquies. 1, Tuir; importo massimo detraibile 1.200 euro)
Le spese che rientrano nel nuovo obbligo sono quelle incluse nell’articolo 15 del Tuir e tutte quelle oggetto di detraibilità al 19% dall’imposta lorda. Nel primo caso si tratta per esempio di:
Interessi su mutui ipotecari per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione principale (importo massimo detraibile 4.000 euro);
Compensi corrisposti a mediatori immobiliari per l’acquisto dell’abitazione principale (importo massimo detraibile 1.000 euro);
Spese veterinarie (per la parte eccedente 129,11 euro; e dal 2020 fino a 500 euro, anziché 387,34 euro);
Spese funebri (importo massimo detraibile 1.550 euro);
Spese per l’istruzione universitaria (nei limiti stabiliti dal Dm);
Spese di frequenza scolastica (importo massimo detraibile 800 euro)
Spese sostenute dai soggetti sordomuti per i servizi di interpretariato
Premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o invalidità permanente superiore al 5%, per contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001 (530 euro, o 750 euro per i premi assicurativi di rischio morte per disabili gravi)
Erogazioni liberali a favore di enti del settore culturale e artistico
Erogazioni liberali a favore di enti del settore dello spettacolo (entro il 2% del reddito complessivo Irpef)
Erogazioni liberali a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche (importo massimo detraibile 1.500 euro)
Spese per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni (importo massimo detraibile 210 euro)
Spese per i canoni di locazione degli universitari “fuori sede” (importo massimo detraibile 2.633 euro)
Spese per le badanti delle persone non autosufficienti (importo massimo detraibile 2.100 euro)
Spese per l’abbonamento ai servizi di trasporto pubblico (importo massimo detraibile 250 euro)
Tra gli altri oneri inclusi, fuori dall’articolo 15 del Tuir, ci sono:
Spese per asili nido (articolo 1, comma 335, legge 266/2005; importo massimo detraibile 632 euro)
Erogazioni liberali a favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari (articolo 138, comma 14, legge 388/2000; importo massimo detraibile 30% del reddito complessivo)
Detrazione per l’affitto di terreni agricoli ai giovani (articolo 16, comma 1-quinquies. 1, Tuir; importo massimo detraibile 1.200 euro)
I documenti da conservare
Il contribuente può dimostrare l’utilizzo del mezzo di pagamento tracciabile tramite ricevuta cartacea del bancomat relativa alla transazione, estratto conto, copia del bollettino postale o del Mav e dei pagamenti con PagoPa, oppure con i sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del Dlgs 241/1997 (che comprende le carte di debito, di credito e prepagate, gli assegni bancari e circolari e gli «altri sistemi di pagamento»). Come confermato nella risposta a interpello 484/2020, l’articolo 23 è da intendersi come formulazione esplicativa e non esaustiva.
Considerato, inoltre, che il decreto di attuazione previsto da tale articolo non è mai stato emanato, l’agenzia delle Entrate ritiene validi i chiarimenti già forniti nella risoluzione 108/E/2014. Pertanto, sono idonei tutti i mezzi di pagamento che garantiscono la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’amministrazione finanziaria. A tal proposito si segnala che vi sono alcune particolarità per i pagamenti effettuati tramite applicazione su smartphone.
In ogni caso, in mancanza della citata documentazione, l’utilizzo del mezzo tracciabile può essere provato se è indicato nella fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale relativo alla spesa sostenuta.
FONTE: IlSole24Ore
Il contribuente può dimostrare l’utilizzo del mezzo di pagamento tracciabile tramite ricevuta cartacea del bancomat relativa alla transazione, estratto conto, copia del bollettino postale o del Mav e dei pagamenti con PagoPa, oppure con i sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del Dlgs 241/1997 (che comprende le carte di debito, di credito e prepagate, gli assegni bancari e circolari e gli «altri sistemi di pagamento»). Come confermato nella risposta a interpello 484/2020, l’articolo 23 è da intendersi come formulazione esplicativa e non esaustiva.
Considerato, inoltre, che il decreto di attuazione previsto da tale articolo non è mai stato emanato, l’agenzia delle Entrate ritiene validi i chiarimenti già forniti nella risoluzione 108/E/2014. Pertanto, sono idonei tutti i mezzi di pagamento che garantiscono la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’amministrazione finanziaria. A tal proposito si segnala che vi sono alcune particolarità per i pagamenti effettuati tramite applicazione su smartphone.
In ogni caso, in mancanza della citata documentazione, l’utilizzo del mezzo tracciabile può essere provato se è indicato nella fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale relativo alla spesa sostenuta.
FONTE: IlSole24Ore