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Per i forfettari bonus casa legati a sconto in fattura e cessione

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Resta la possibilità di fruire dei crediti generati dagli interventi edili.
Sono esclusi il bonus mobili e il bonus colonnine ordinario. Termini più lunghi per il 110%.


29 dicembre 2021
La proroga, prevista dalla legge di Bilancio 2022, della possibilità di optare per lo sconto in fattura (previo accordo con il fornitore) o di cedere a terzi (per esempio, alle banche) i crediti d’imposta, generati da alcuni interventi edili (tutti quelli del superbonus del 110% e alcuni non agevolati al 110%), consente anche ai contribuenti incapienti (quelli che non hanno un’Irpef sufficiente a coprire la detrazione spettante) e ai forfettari o ai minimi (quelli che pagano l’imposta sostitutiva del 5% o del 15% e che per il 110% devono eseguire gli interventi in immobili non dell’impresa o professionali, tranne per lavori sulle parti comuni) di beneficiare di questi bonus edilizi, non direttamente tramite la detrazione nel modello Redditi Pf o nel 730 ma indirettamente tramite la riduzione del debito da pagare verso il fornitore, in caso di sconto in fattura, o tramite l’incasso del prezzo della cessione del credito d’imposta.
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Non per tutti i bonus edili, però, è possibile esercitare l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, ma solo per tutti gli interventi agevolati al superbonus del 110%, relativamente alle spese sostenute dal 1°luglio 2021 al 31 dicembre 2025; mentre per gli interventi non agevolati al 110%, è possibile, dal 2020 al 2024, solo per questi lavori:
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a) Il bonus casa dell’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Tuir (detrazione Irpef del 50%, in 10 anni), quindi, solo per manutenzioni, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;
b) Per il bonus casa acquisti dell’articolo 16-bis, comma 3, del Tuir (risposta 7 dell’Agenzia a Telefisco 2020 sul 110%);
c) Per il bonus casa relativo alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune, (articolo 16-bis, comma 1, lettera d) del Tuir), dal 2022 al 2024;
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d) Per la nuova detrazione del 75% per il superamento di barriere architettoniche, prevista solo per il 2022 dall’emanando articolo 119-ter del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;
e) Per l’ecobonus ordinario del 50-65-70-75-80-85%;
f) Per sismabonus ordinario (anche acquisti) del 50-70-75-80-85%;
g) Per il bonus facciate (detrazione Irpef e Ires del 90% per il 2020 e il 2021 e del 60% per il 2022).

Da sconto e cessione sono quindi esclusi bonus mobili e bonus colonnine ordinario (a meno che siano trainate dal super ecobonus).

​​FONTE: IlSole24Ore

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