Il vantaggio scatta per la classe A o B. La Manovra 2023 proroga lo sconto per gli under 36 e premia i contribuenti attenti all'ecosostenibilità
21 marzo 2023
La legge di Bilancio 2023 ha introdotto una nuova agevolazione a favore degli acquirenti delle abitazioni con maggior risparmio energetico.
La misura consiste in una detrazione Irpef del 50 per cento dell’Iva versata per l’acquisto entro il 31 dicembre 2023 di immobili residenziali di classe energetica A o B cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari (Oicr) o dalle imprese costruttrici degli immobili stessi.
La detrazione è pari al 50 per cento dell’Iva dovuta sul corrispettivo ed è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi (articolo 1, comma 76, della legge 197/2022).
Non è la prima volta che il legislatore introduce una simile agevolazione, perché una misura pressoché identica (anche nella formulazione letterale della norma) era già stata prevista dalla legge di Stabilità 2016 per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2016, e successivamente prorogata per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2017. Stante l’analogia delle misure agevolative indicate è quindi possibile ricondurre al nuovo beneficio fiscale i chiarimenti di prassi già forniti dalle Entrate per la precedente agevolazione. Con le circolari 20/E/2016 e 7/E/2018 sono stati precisati, innanzitutto, i presupposti per fruire della detrazione.
A tal fine, è necessario che sia stato acquistato, direttamente dall’impresa costruttrice o di ristrutturazione, un immobile nuovo, intendendosi tale quello venduto dall’impresa costruttrice del medesimo senza che sia intervenuto un acquisto intermedio.
La detrazione spetta, però, anche per l’acquisto di un appartamento che l’impresa costruttrice cedente ha precedentemente concesso in locazione, mentre non compete nel caso in cui l’immobile venga acquisito per effetto di un contratto di appalto di costruzione dello stesso e non attraverso un atto di compravendita.
L’immobile deve essere a destinazione residenziale e di classe energetica A o B, a prescindere da ulteriori requisiti (ma non può ovviamente essere allo stato grezzo, posto che serve la certificazione energetica).
Il beneficio, pertanto, non è limitato all’acquisto dell’abitazione principale, né sono previste esclusioni per gli immobili cosiddetti di lusso. Insomma, non rileva in alcun modo la categoria catastale dell’immobile, che quindi può anche essere di lusso e pure seconda casa.
Se l’acquisto è effettuato in comproprietà da più soggetti, la detrazione dell’Iva deve essere ripartita tra i comproprietari in ragione delle percentuali di proprietà. Un comproprietario può, quindi, beneficiare della detrazione dell’Iva a lui fatturata riferita solo alla spesa sostenuta per l’acquisto della sua quota di proprietà, mentre non può fruire della detrazione dell’Iva sostenuta in relazione alle quote di proprietà degli altri acquirenti.
La detrazione dell’Iva può essere riconosciuta in capo sia al nudo proprietario che all’usufruttuario dell’immobile, nei limiti dell’imposta da ciascuno pagata per l’acquisto del relativo diritto, a condizione che tali somme siano distintamente indicate nella fattura rilasciata dall’impresa costruttrice.
L’agevolazione riguarda anche le pertinenze (possono essere più di una), purché l’acquisto di queste avvenga contestualmente a quello dell’unità abitativa e l’atto di acquisto dia evidenza del vincolo pertinenziale (circolare 20/E/2016, paragrafo 10.1). Ai fini della detrazione e in applicazione del principio di cassa, è necessario che il pagamento dell’Iva avvenga nel periodo d’imposta 2023.
La misura consiste in una detrazione Irpef del 50 per cento dell’Iva versata per l’acquisto entro il 31 dicembre 2023 di immobili residenziali di classe energetica A o B cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari (Oicr) o dalle imprese costruttrici degli immobili stessi.
La detrazione è pari al 50 per cento dell’Iva dovuta sul corrispettivo ed è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi (articolo 1, comma 76, della legge 197/2022).
Non è la prima volta che il legislatore introduce una simile agevolazione, perché una misura pressoché identica (anche nella formulazione letterale della norma) era già stata prevista dalla legge di Stabilità 2016 per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2016, e successivamente prorogata per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2017. Stante l’analogia delle misure agevolative indicate è quindi possibile ricondurre al nuovo beneficio fiscale i chiarimenti di prassi già forniti dalle Entrate per la precedente agevolazione. Con le circolari 20/E/2016 e 7/E/2018 sono stati precisati, innanzitutto, i presupposti per fruire della detrazione.
A tal fine, è necessario che sia stato acquistato, direttamente dall’impresa costruttrice o di ristrutturazione, un immobile nuovo, intendendosi tale quello venduto dall’impresa costruttrice del medesimo senza che sia intervenuto un acquisto intermedio.
La detrazione spetta, però, anche per l’acquisto di un appartamento che l’impresa costruttrice cedente ha precedentemente concesso in locazione, mentre non compete nel caso in cui l’immobile venga acquisito per effetto di un contratto di appalto di costruzione dello stesso e non attraverso un atto di compravendita.
L’immobile deve essere a destinazione residenziale e di classe energetica A o B, a prescindere da ulteriori requisiti (ma non può ovviamente essere allo stato grezzo, posto che serve la certificazione energetica).
Il beneficio, pertanto, non è limitato all’acquisto dell’abitazione principale, né sono previste esclusioni per gli immobili cosiddetti di lusso. Insomma, non rileva in alcun modo la categoria catastale dell’immobile, che quindi può anche essere di lusso e pure seconda casa.
Se l’acquisto è effettuato in comproprietà da più soggetti, la detrazione dell’Iva deve essere ripartita tra i comproprietari in ragione delle percentuali di proprietà. Un comproprietario può, quindi, beneficiare della detrazione dell’Iva a lui fatturata riferita solo alla spesa sostenuta per l’acquisto della sua quota di proprietà, mentre non può fruire della detrazione dell’Iva sostenuta in relazione alle quote di proprietà degli altri acquirenti.
La detrazione dell’Iva può essere riconosciuta in capo sia al nudo proprietario che all’usufruttuario dell’immobile, nei limiti dell’imposta da ciascuno pagata per l’acquisto del relativo diritto, a condizione che tali somme siano distintamente indicate nella fattura rilasciata dall’impresa costruttrice.
L’agevolazione riguarda anche le pertinenze (possono essere più di una), purché l’acquisto di queste avvenga contestualmente a quello dell’unità abitativa e l’atto di acquisto dia evidenza del vincolo pertinenziale (circolare 20/E/2016, paragrafo 10.1). Ai fini della detrazione e in applicazione del principio di cassa, è necessario che il pagamento dell’Iva avvenga nel periodo d’imposta 2023.
Garanzia all’80% sui mutui per categorie prioritarie
Dovrei a breve stipulare un mutuo per l’acquisto della mia prima casa. Ci sono finanziamenti agevolati?
Il cosiddetto decreto Milleproroghe (Dl 198/2022, convertito in legge 14/2023) è intervenuto sulla disciplina del Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa, prorogando al 30 giugno 2023 (in luogo del 31 marzo 2023) l’estensione della garanzia massima dell’80%, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età.
Le categorie prioritarie sono le giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi Iacp e i giovani di età inferiore ai 36 anni, in possesso di Isee non superiore a 40mila euro annui, richiedenti un mutuo superiore all’80% dell’immobile, ivi compresi gli oneri accessori. Inoltre, per gli under 36 con un valore dell’Isee non superiore a 40mila euro annui, la legge di Bilancio 2023 (comma 74) ha previsto anche per quest’anno l’esenzione dell’imposta sostitutiva sui mutui pari allo 0,25 per cento.
Detrazione del 50% cumulabile per immobili ristrutturati
Sono in procinto di acquistare un alloggio da un’impresa che ha integralmente ristrutturato l’edificio in cui è situato l'appartamento. Vorrei beneficiare della detrazione sia del 50 per cento delle spese sia del 50 per cento dell’Iva: sono cumulabili?
La detrazione del 50 per cento delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (cosiddetto Bonus casa) spetta anche per interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
L’acquirente delle singole unità immobiliari ha attualmente diritto alla detrazione - da ripartire in 10 rate annuali di pari importo - nella misura del 50 per cento del valore dell’intervento, quantificato in via forfettaria nel 25 per cento del prezzo di acquisto risultante dall’atto di compravendita e, comunque, non oltre il limite di 96mila euro (articolo 16-bis, comma 3, del Tuir).
La legge di Bilancio 2023 ha reintrodotto una agevolazione che consiste in una detrazione Irpef del 50 per cento dell’Iva versata per l’acquisto entro il 31 dicembre 2023 di immobili residenziali di classe energetica A o B ceduti dalle imprese costruttrici degli immobili stessi. In assenza di una specifica disposizione che vieti il cumulo delle detrazioni Irpef, il contribuente che acquista un’unità immobiliare all’interno di un edificio interamente ristrutturato dall’impresa di costruzione può beneficiare sia della detrazione del 50 per cento dell’Iva sull’acquisto, sia della detrazione (sempre del 50 per cento) spettante sul 25 per cento del prezzo di acquisto dell’immobile, ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 3, del Tuir.
Tale ultima detrazione, tuttavia, non può essere applicata anche all’Iva per la quale il contribuente si sia avvalso della specifica detrazione (circolare 20/E/2016, paragrafo 10.2).
Dovrei a breve stipulare un mutuo per l’acquisto della mia prima casa. Ci sono finanziamenti agevolati?
Il cosiddetto decreto Milleproroghe (Dl 198/2022, convertito in legge 14/2023) è intervenuto sulla disciplina del Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa, prorogando al 30 giugno 2023 (in luogo del 31 marzo 2023) l’estensione della garanzia massima dell’80%, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età.
Le categorie prioritarie sono le giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi Iacp e i giovani di età inferiore ai 36 anni, in possesso di Isee non superiore a 40mila euro annui, richiedenti un mutuo superiore all’80% dell’immobile, ivi compresi gli oneri accessori. Inoltre, per gli under 36 con un valore dell’Isee non superiore a 40mila euro annui, la legge di Bilancio 2023 (comma 74) ha previsto anche per quest’anno l’esenzione dell’imposta sostitutiva sui mutui pari allo 0,25 per cento.
Detrazione del 50% cumulabile per immobili ristrutturati
Sono in procinto di acquistare un alloggio da un’impresa che ha integralmente ristrutturato l’edificio in cui è situato l'appartamento. Vorrei beneficiare della detrazione sia del 50 per cento delle spese sia del 50 per cento dell’Iva: sono cumulabili?
La detrazione del 50 per cento delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (cosiddetto Bonus casa) spetta anche per interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
L’acquirente delle singole unità immobiliari ha attualmente diritto alla detrazione - da ripartire in 10 rate annuali di pari importo - nella misura del 50 per cento del valore dell’intervento, quantificato in via forfettaria nel 25 per cento del prezzo di acquisto risultante dall’atto di compravendita e, comunque, non oltre il limite di 96mila euro (articolo 16-bis, comma 3, del Tuir).
La legge di Bilancio 2023 ha reintrodotto una agevolazione che consiste in una detrazione Irpef del 50 per cento dell’Iva versata per l’acquisto entro il 31 dicembre 2023 di immobili residenziali di classe energetica A o B ceduti dalle imprese costruttrici degli immobili stessi. In assenza di una specifica disposizione che vieti il cumulo delle detrazioni Irpef, il contribuente che acquista un’unità immobiliare all’interno di un edificio interamente ristrutturato dall’impresa di costruzione può beneficiare sia della detrazione del 50 per cento dell’Iva sull’acquisto, sia della detrazione (sempre del 50 per cento) spettante sul 25 per cento del prezzo di acquisto dell’immobile, ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 3, del Tuir.
Tale ultima detrazione, tuttavia, non può essere applicata anche all’Iva per la quale il contribuente si sia avvalso della specifica detrazione (circolare 20/E/2016, paragrafo 10.2).
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Esenti da imposta gli under 36 con reddito fino a 40mila euro
Io e mio marito abbiamo 30 anni e vorremmo acquistare una casa più grande, ma, in base alle nostre disponibilità economiche, non potremo comprare un’abitazione nuova né con elevata classe energetica. Abbiamo comunque diritto a qualche agevolazione?
La legge di Bilancio 2023 (comma 74) ha differito dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 l’efficacia delle disposizioni che esentano gli atti di acquisto di “prime case”, a eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale, se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che hanno un valore dell’Isee non superiore a 40mila euro annui.
La medesima proroga è prevista, in relazione ai suddetti atti, se riguardanti acquisti con Iva, per l’attribuzione agli acquirenti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato di un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta in relazione all’acquisto.
Il credito d’imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione dell’Irpef dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto e può altresì essere utilizzato in compensazione nel modello F24, ma, in ogni caso, non dà luogo a rimborsi.
Tasse d’atto ridotte per prima abitazione da ristrutturare
Dopo oltre 40 anni di vita in condominio, vorrei trasferirmi in una casa di campagna indipendente, da ristrutturare a mio piacimento. Esiste qualche bonus fiscale sul nuovo acquisto?
Al di fuori delle agevolazioni per le case di classe energetica A o B, gli immobili ristrutturati e gli acquirenti under 36, resta la vecchia agevolazione “prima casa”, per cui - a certe condizioni - è dovuta l’imposta di registro del 2 per cento, anziché del 9 per cento, sul valore catastale dell’immobile, mentre le imposte ipotecaria e catastale si versano ognuna nella misura fissa di 50 euro.
Se invece l’atto è soggetto a Iva, l’acquirente dovrà versare l’imposta, calcolata sul prezzo della cessione, pari al 4 per cento anziché al 10 per cento, con imposte di registro, catastale e ipotecaria nella misura fissa di 200 euro ciascuna.
FONTE: IlSole24Ore
Io e mio marito abbiamo 30 anni e vorremmo acquistare una casa più grande, ma, in base alle nostre disponibilità economiche, non potremo comprare un’abitazione nuova né con elevata classe energetica. Abbiamo comunque diritto a qualche agevolazione?
La legge di Bilancio 2023 (comma 74) ha differito dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 l’efficacia delle disposizioni che esentano gli atti di acquisto di “prime case”, a eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale, se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che hanno un valore dell’Isee non superiore a 40mila euro annui.
La medesima proroga è prevista, in relazione ai suddetti atti, se riguardanti acquisti con Iva, per l’attribuzione agli acquirenti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato di un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta in relazione all’acquisto.
Il credito d’imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione dell’Irpef dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto e può altresì essere utilizzato in compensazione nel modello F24, ma, in ogni caso, non dà luogo a rimborsi.
Tasse d’atto ridotte per prima abitazione da ristrutturare
Dopo oltre 40 anni di vita in condominio, vorrei trasferirmi in una casa di campagna indipendente, da ristrutturare a mio piacimento. Esiste qualche bonus fiscale sul nuovo acquisto?
Al di fuori delle agevolazioni per le case di classe energetica A o B, gli immobili ristrutturati e gli acquirenti under 36, resta la vecchia agevolazione “prima casa”, per cui - a certe condizioni - è dovuta l’imposta di registro del 2 per cento, anziché del 9 per cento, sul valore catastale dell’immobile, mentre le imposte ipotecaria e catastale si versano ognuna nella misura fissa di 50 euro.
Se invece l’atto è soggetto a Iva, l’acquirente dovrà versare l’imposta, calcolata sul prezzo della cessione, pari al 4 per cento anziché al 10 per cento, con imposte di registro, catastale e ipotecaria nella misura fissa di 200 euro ciascuna.
FONTE: IlSole24Ore