L’Agenzia delle Entrate spiega anche quando i professionisti e gli imprenditori hanno diritto alla detrazione maggiorata
27 agosto 2020
Il condominio è uno dei beneficiari del Superbonus 110%. Con la Circolare 24/E/2020, l’Agenzia delle Entrate spiega quali procedure seguire a seconda della dimensione del condominio e cosa succede quando una o più unità immobiliari appartengono ad un professionista o imprenditore.
Superbonus 110% in condominio
Tra i beneficiari del Superbonus 110% ci sono i condomìni, le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni. Gli altri, lo ricordiamo, sono gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le organizzazioni senza scopo di lucro e le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD), ma solo per gli interventi relativi agli spogliatoi.
Nella circolare, l’Agenzia delle Entrate specifica che l’edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistica contenuta negli articoli da 1117 a 1139 del Codice Civile.
In presenza di un “condominio minimo”, cioè di un edificio composto da un numero non superiore a otto condòmini, non c’è l’obbligo di nomina dell'amministratore né quello di apertura di un apposito conto corrente intestato al condominio e di adozione del regolamento di condominio. Per beneficiare del Superbonus per i lavori realizzati sulle parti comuni, i condomìni che, non avendone l'obbligo, non abbiano nominato un amministratore, non sono tenuti a richiedere il codice fiscale. In questi casi si può utilizzare il codice fiscale del condomino che ha effettuato gli adempimenti necessari ad ottenere la detrazione fiscale. È comunque necessario dimostrare che gli interventi sono stati effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
Superbonus 110% in condominio
Tra i beneficiari del Superbonus 110% ci sono i condomìni, le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni. Gli altri, lo ricordiamo, sono gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le organizzazioni senza scopo di lucro e le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD), ma solo per gli interventi relativi agli spogliatoi.
Nella circolare, l’Agenzia delle Entrate specifica che l’edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistica contenuta negli articoli da 1117 a 1139 del Codice Civile.
In presenza di un “condominio minimo”, cioè di un edificio composto da un numero non superiore a otto condòmini, non c’è l’obbligo di nomina dell'amministratore né quello di apertura di un apposito conto corrente intestato al condominio e di adozione del regolamento di condominio. Per beneficiare del Superbonus per i lavori realizzati sulle parti comuni, i condomìni che, non avendone l'obbligo, non abbiano nominato un amministratore, non sono tenuti a richiedere il codice fiscale. In questi casi si può utilizzare il codice fiscale del condomino che ha effettuato gli adempimenti necessari ad ottenere la detrazione fiscale. È comunque necessario dimostrare che gli interventi sono stati effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
Superbonus 110%, quando professionisti e imprenditori ne hanno diritto
Nei condomìni si possono trovare unità immobiliari di proprietà di esercenti attività di impresa, arti e professioni, che secondo la normativa sul Superbonus, sono esclusi dalla detrazione maggiorata. Non si tratta però di un divieto assoluto. L'Agenzia ha chiarito che questi soggetti possono ottenere il Superbonus 110% solo per gli interventi sulle proprie abitazioni e sulle parti comuni degli edifici condominiali.
Come riportato nella circolare, i titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni possono fruire del Superbonus sulle spese sostenute per gli interventi realizzati sugli immobili appartenenti all'ambito “privatistico”, cioè diversi dagli immobili strumentali, da quelli che costituiscono l’oggetto dell’attività e dai beni patrimoniali appartenenti all'impresa.
Gli imprenditori e gli esercenti arti e professioni possono inoltre ottenere il Superbonus sulle spese sostenute per gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio. In questo caso, la detrazione maggiorata spetta anche se le unità immobiliari in condominio sono strumentali all'esercizio dell’attività, costituiscono l’oggetto dell’attività o sono beni patrimoniali dell’impresa. Perché l'imprenditore o il professionista, proprietario di un immobile strumentale in condominio, possa ottenere il Superbonus sule spese per gli interventi sulle parti comuni, è necessario che la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio sia superiore al 50%.
Nei condomìni si possono trovare unità immobiliari di proprietà di esercenti attività di impresa, arti e professioni, che secondo la normativa sul Superbonus, sono esclusi dalla detrazione maggiorata. Non si tratta però di un divieto assoluto. L'Agenzia ha chiarito che questi soggetti possono ottenere il Superbonus 110% solo per gli interventi sulle proprie abitazioni e sulle parti comuni degli edifici condominiali.
Come riportato nella circolare, i titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni possono fruire del Superbonus sulle spese sostenute per gli interventi realizzati sugli immobili appartenenti all'ambito “privatistico”, cioè diversi dagli immobili strumentali, da quelli che costituiscono l’oggetto dell’attività e dai beni patrimoniali appartenenti all'impresa.
Gli imprenditori e gli esercenti arti e professioni possono inoltre ottenere il Superbonus sulle spese sostenute per gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio. In questo caso, la detrazione maggiorata spetta anche se le unità immobiliari in condominio sono strumentali all'esercizio dell’attività, costituiscono l’oggetto dell’attività o sono beni patrimoniali dell’impresa. Perché l'imprenditore o il professionista, proprietario di un immobile strumentale in condominio, possa ottenere il Superbonus sule spese per gli interventi sulle parti comuni, è necessario che la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio sia superiore al 50%.
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Superbonus 110% e professionisti forfetari
Non possono usufruire direttamente del Superbonus, sotto forma di detrazione fiscale, i soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva o che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta. In questa categoria rientrano i contribuenti della “no tax area” i professionisti che aderiscono al regime forfetario perché il loro reddito, determinato forfetariamente, è assoggettato ad imposta sostitutiva.
Questi soggetti, ha spiegato l'Agenzia, invece dell'utilizzo diretto della detrazione, possono optare per lo sconto in fattura.
FONTE: Edilportale
Non possono usufruire direttamente del Superbonus, sotto forma di detrazione fiscale, i soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva o che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta. In questa categoria rientrano i contribuenti della “no tax area” i professionisti che aderiscono al regime forfetario perché il loro reddito, determinato forfetariamente, è assoggettato ad imposta sostitutiva.
Questi soggetti, ha spiegato l'Agenzia, invece dell'utilizzo diretto della detrazione, possono optare per lo sconto in fattura.
FONTE: Edilportale