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Superbonus 110%, gli abusi negli appartamenti non fermano la detrazione

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Il DL Agosto, convertito in legge, dà anche una definizione chiara di accesso autonomo e snellisce l’iter in assemblea condominiale


13 ottobre 2020
Ok al Superbonus 110% per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, anche se negli appartamenti sono stati commessi piccoli abusi edilizi. È una delle novità contenute nel Decreto Agosto, convertito definitivamente in legge dopo l’approvazione, con fiducia, alla Camera dei Deputati. 
La legge chiarisce anche il concetto di accesso autonomo e semplifica l’iter che l’assemblea condominiale deve seguire per deliberare i lavori in condominio.

Superbonus e irregolarità urbanistiche
Le asseverazioni dei tecnici sullo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, e i relativi accertamenti, devono essere riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dagli interventi. 
Questo significa che si possono realizzare gli interventi sulle parti comuni dei condomìni in cui uno o più condòmini abbiano commesso delle irregolarità nei propri appartamenti, a condizione che tali irregolarità non riguardino le parti comuni.
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Superbonus, la definizione di accesso autonomo
Per “accesso autonomo dall’esterno” si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino anche di proprietà non esclusiva. 
“In questo modo - ha commentato il sottosegretario Alessio Villarosa dalla sua pagine Facebook - saranno ancora più numerosi i soggetti che potranno beneficiare della norma”.
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Superbonus, approvazione in assemblea condominiale
Per richiedere un finanziamento bancario o per esercitare l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito, sarà sufficiente la maggioranza di un terzo dei millesimi di proprietà dell’edificio, invece dei due terzi. 
In questo modo, la procedura si allinea a quella da seguire per la delibera dei lavori agevolati con il Superbonus, che richiede la maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno un terzo del valore dell'edificio.
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FONTE: Edilportale

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