Ci sarà più tempo per effettuare le spese di ristrutturazione nelle villette, recuperando l’agevolazione del 110 per cento. E poco meno di otto mesi, fino al 30 novembre, per effettuare le comunicazioni di cessione e sconto in fattura relative alle spese 2022
6 aprile 2023
Più tempo, fino al 30 settembre, per effettuare le spese di ristrutturazione nelle villette, recuperando l’agevolazione del 110 per cento. E poco meno di otto mesi, fino al 30 novembre, per effettuare le comunicazioni di cessione e sconto in fattura relative alle spese 2022, pagando la sanzione da 250 euro.
La legge di conversione del decreto cessioni (Dl 11/2023) incassa il via libera definitivo con il voto di fiducia (94 voti favorevoli, 72 contrari e 2 astenuti) del Senato, dopo un passaggio lampo: solo martedì 4 aprile, infatti, il testo era passato da Montecitorio.
A questo punto, manca solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prima dell’entrata in vigore delle nuove regole. Potrebbe anche passare qualche giorno, dal momento che il termine per la conversione è fissato al 17 aprile. Il calendario delle agevolazioni per la casa è, però, di fatto già cambiato.
Il nuovo calendario
Il rinvio meno atteso è quello che riguarda unità indipendenti e abitazioni unifamiliari. Per dare modo ai contribuenti di chiudere i cantieri, nonostante i ritardi accumulati in quest’ultimo periodo, ci saranno sei mesi di tempo in più. Non si tratta, però, di nuovi lavori, ma di interventi che, alla data del 30 settembre scorso, avevano già raggiunto la soglia del 30% dell’avanzamento.
È una proroga molto particolare, invece, quella messa in campo per le opzioni di cessione e sconto relative al 2022. Non viene, infatti, spostato il termine ordinario, del 31 marzo, che ormai è scaduto. Fino al 30 novembre potranno effettuare la cosiddetta “remissione in bonis” tutti quei soggetti che, entro fine marzo, non avevano sottoscritto un contratto di cessione. Questa chance sarà disponibile solo a pagamento (al costo di 250 euro) e solo per gli acquisti fatti da banche e da altri soggetti qualificati, come società di gruppi bancari, assicurazioni e altri intermediari finanziari.
Detrazione in 10 anni
I tempi saranno decisivi anche per la nuova possibilità di utilizzare in dieci anni le detrazioni del superbonus: una possibilità introdotta per aiutare chi ha una capienza fiscale più bassa. L’allungamento sarà possibile solo per le spese relative al 2022. Inoltre, nella dichiarazione del 2023 non andranno indicate rate relative al 110% che si vuole spalmare su più anni. L’opzione, infatti, andrà inserita nella dichiarazione 2024. A partire dall’anno prossimo partirà l’utilizzo in dieci anni.
Di fatto, quindi, incrociando i termini della remissione in bonis con questa nuova strada, i contribuenti con spese di superbonus effettuate nel 2022 potranno prendersi qualche mese per cercare un acquirente, sperando nella piena ripartenza del mercato delle banche.
Nel caso in cui non lo trovino, potranno saltare la dichiarazione 2023 e portare la prima rata delle spese realizzate nel 2022 all’interno della dichiarazione 2024, avviando l’utilizzo in dieci anni. Quindi, il termine per la nuova opzione sarà il 30 settembre 2024 per chi presenta il 730 e il 30 novembre 2024 per chi usa il modello Redditi. Salvo modifiche al calendario fiscale del prossimo anno.
Deroghe e punti fermi
Nella nuova versione del decreto, nonostante diverse deroghe (ad esempio per Iacp, Onlus e per i lavori di rimozione delle barriere architettoniche), resta intatto lo stop a cessione del credito e sconto in fattura. Scatta dal 17 febbraio scorso. Saranno salvi, con regole diverse a seconda della tipologia di intervento, solo i lavori che erano avviati alla data del 16 febbraio.
Si registrano, su questo fronte, diverse correzioni, a partire da quelle in materia di preliminari di acquisto e di edilizia libera. Anche se, sul fronte dei piccoli lavori, peserà moltissimo nei prossimi mesi l’assenza di uno strumento utilizzatissimo, come lo sconto in fattura: «Bene l’approvazione del Dl superbonus - commenta infatti Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo -, risolta almeno l’ingiustizia che penalizzava ordini già avviati per lavori in edilizia libera, esclusi da Dl cessione crediti. Ora indispensabili misure strutturali per pianificazione a medio-lungo termine».
La legge di conversione del decreto cessioni (Dl 11/2023) incassa il via libera definitivo con il voto di fiducia (94 voti favorevoli, 72 contrari e 2 astenuti) del Senato, dopo un passaggio lampo: solo martedì 4 aprile, infatti, il testo era passato da Montecitorio.
A questo punto, manca solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prima dell’entrata in vigore delle nuove regole. Potrebbe anche passare qualche giorno, dal momento che il termine per la conversione è fissato al 17 aprile. Il calendario delle agevolazioni per la casa è, però, di fatto già cambiato.
Il nuovo calendario
Il rinvio meno atteso è quello che riguarda unità indipendenti e abitazioni unifamiliari. Per dare modo ai contribuenti di chiudere i cantieri, nonostante i ritardi accumulati in quest’ultimo periodo, ci saranno sei mesi di tempo in più. Non si tratta, però, di nuovi lavori, ma di interventi che, alla data del 30 settembre scorso, avevano già raggiunto la soglia del 30% dell’avanzamento.
È una proroga molto particolare, invece, quella messa in campo per le opzioni di cessione e sconto relative al 2022. Non viene, infatti, spostato il termine ordinario, del 31 marzo, che ormai è scaduto. Fino al 30 novembre potranno effettuare la cosiddetta “remissione in bonis” tutti quei soggetti che, entro fine marzo, non avevano sottoscritto un contratto di cessione. Questa chance sarà disponibile solo a pagamento (al costo di 250 euro) e solo per gli acquisti fatti da banche e da altri soggetti qualificati, come società di gruppi bancari, assicurazioni e altri intermediari finanziari.
Detrazione in 10 anni
I tempi saranno decisivi anche per la nuova possibilità di utilizzare in dieci anni le detrazioni del superbonus: una possibilità introdotta per aiutare chi ha una capienza fiscale più bassa. L’allungamento sarà possibile solo per le spese relative al 2022. Inoltre, nella dichiarazione del 2023 non andranno indicate rate relative al 110% che si vuole spalmare su più anni. L’opzione, infatti, andrà inserita nella dichiarazione 2024. A partire dall’anno prossimo partirà l’utilizzo in dieci anni.
Di fatto, quindi, incrociando i termini della remissione in bonis con questa nuova strada, i contribuenti con spese di superbonus effettuate nel 2022 potranno prendersi qualche mese per cercare un acquirente, sperando nella piena ripartenza del mercato delle banche.
Nel caso in cui non lo trovino, potranno saltare la dichiarazione 2023 e portare la prima rata delle spese realizzate nel 2022 all’interno della dichiarazione 2024, avviando l’utilizzo in dieci anni. Quindi, il termine per la nuova opzione sarà il 30 settembre 2024 per chi presenta il 730 e il 30 novembre 2024 per chi usa il modello Redditi. Salvo modifiche al calendario fiscale del prossimo anno.
Deroghe e punti fermi
Nella nuova versione del decreto, nonostante diverse deroghe (ad esempio per Iacp, Onlus e per i lavori di rimozione delle barriere architettoniche), resta intatto lo stop a cessione del credito e sconto in fattura. Scatta dal 17 febbraio scorso. Saranno salvi, con regole diverse a seconda della tipologia di intervento, solo i lavori che erano avviati alla data del 16 febbraio.
Si registrano, su questo fronte, diverse correzioni, a partire da quelle in materia di preliminari di acquisto e di edilizia libera. Anche se, sul fronte dei piccoli lavori, peserà moltissimo nei prossimi mesi l’assenza di uno strumento utilizzatissimo, come lo sconto in fattura: «Bene l’approvazione del Dl superbonus - commenta infatti Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo -, risolta almeno l’ingiustizia che penalizzava ordini già avviati per lavori in edilizia libera, esclusi da Dl cessione crediti. Ora indispensabili misure strutturali per pianificazione a medio-lungo termine».
17 Febbraio 2023 - Resta lo stop per cessioni e sconti
Arrivano molte deroghe, ad esempio per Onlus, Iacp e rimozione di barriere, ma non cambia la sostanza: cessione del credito e sconto in fattura hanno chiuso il loro percorso. La data chiave, da considerare su questo fronte, è il 17 febbraio, momento di entrata in vigore del decreto cessioni.
Il principio generale, declinato in varie forme a seconda del tipo di lavoro, è che gli interventi in corso al 16 febbraio sono fuori dalla stretta. Per il futuro, comunque, questi strumenti non ci saranno e questo rischia di avere un impatto molto rilevante su diversi settori, a partire da quello dei piccoli interventi in edilizia libera, come caldaie e infissi.
30 Settembre 2023 - Sulle villette sei mesi in più
La scadenza non è più fissata al 31 marzo, ma al 30 settembre: entro questa data sarà possibile effettuare i bonifici e recuperare il 110% in detrazione. È un rinvio che non era programmato e, proprio per questo, rappresenta uno dei pezzi fondamentali del nuovo decreto.
Lo spostamento di date, però, non riguarderà tutti gli interventi, ma solo quelli già avviati e che, alla data del 30 settembre del 2022, avevano già un avanzamento pari almeno al 30%, attestato da una dichiarazione del direttore lavori. Chi inizia oggi una ristrutturazione di una villetta agevolata con il superbonus avrà il 90%, condizionato a paletti come il nuovo quoziente familiare
30 Novembre 2023 - Sanzione di 250 euro per l’opzione
Al riparo le cessioni relative a spese del 2022 ma pagando una sanzione di 250 euro a partire dal 1° aprile. Nel passaggio parlamentare del Dl 11/2023 è stata, infatti, introdotta la possibilità di effettuare la comunicazione entro il 30 novembre, nel caso in cui il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023.
La chance vale nel caso in cui la cessione sia eseguita a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto al relativo albo, imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia
30 Novembre 2024 - La detrazione arriva a 10 anni
Il superbonus solo per le spese 2022 potrà essere trasformato in una detrazione decennale e non più solo di quattro anni ma la scelta potrà essere effettuata nella dichiarazione da presentare nel 2024, le cui scadenze sono attualmente fissate al 30 settembre per il 730 e al 30 novembre per il modello Redditi.
Una soluzione introdotta nel passaggio alla Camera del Dl 11 per far fronte allo stop alla cessione del credito e allo sconto in fattura, che ha messo diversi contribuenti nell’impossibilità di portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi un livello di sconti come quello generato dal superbonus
Arrivano molte deroghe, ad esempio per Onlus, Iacp e rimozione di barriere, ma non cambia la sostanza: cessione del credito e sconto in fattura hanno chiuso il loro percorso. La data chiave, da considerare su questo fronte, è il 17 febbraio, momento di entrata in vigore del decreto cessioni.
Il principio generale, declinato in varie forme a seconda del tipo di lavoro, è che gli interventi in corso al 16 febbraio sono fuori dalla stretta. Per il futuro, comunque, questi strumenti non ci saranno e questo rischia di avere un impatto molto rilevante su diversi settori, a partire da quello dei piccoli interventi in edilizia libera, come caldaie e infissi.
30 Settembre 2023 - Sulle villette sei mesi in più
La scadenza non è più fissata al 31 marzo, ma al 30 settembre: entro questa data sarà possibile effettuare i bonifici e recuperare il 110% in detrazione. È un rinvio che non era programmato e, proprio per questo, rappresenta uno dei pezzi fondamentali del nuovo decreto.
Lo spostamento di date, però, non riguarderà tutti gli interventi, ma solo quelli già avviati e che, alla data del 30 settembre del 2022, avevano già un avanzamento pari almeno al 30%, attestato da una dichiarazione del direttore lavori. Chi inizia oggi una ristrutturazione di una villetta agevolata con il superbonus avrà il 90%, condizionato a paletti come il nuovo quoziente familiare
30 Novembre 2023 - Sanzione di 250 euro per l’opzione
Al riparo le cessioni relative a spese del 2022 ma pagando una sanzione di 250 euro a partire dal 1° aprile. Nel passaggio parlamentare del Dl 11/2023 è stata, infatti, introdotta la possibilità di effettuare la comunicazione entro il 30 novembre, nel caso in cui il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023.
La chance vale nel caso in cui la cessione sia eseguita a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto al relativo albo, imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia
30 Novembre 2024 - La detrazione arriva a 10 anni
Il superbonus solo per le spese 2022 potrà essere trasformato in una detrazione decennale e non più solo di quattro anni ma la scelta potrà essere effettuata nella dichiarazione da presentare nel 2024, le cui scadenze sono attualmente fissate al 30 settembre per il 730 e al 30 novembre per il modello Redditi.
Una soluzione introdotta nel passaggio alla Camera del Dl 11 per far fronte allo stop alla cessione del credito e allo sconto in fattura, che ha messo diversi contribuenti nell’impossibilità di portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi un livello di sconti come quello generato dal superbonus
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Edilizia libera
Ho acquistato una caldaia pagando un acconto con bonifico il 10 febbraio, ma l’intervento non è stato ancora realizzato. Come posso accedere allo sconto in fattura?
In questo caso non si applica il blocco dello «sconto in fattura» se si vuole beneficiare dell’ecobonus o del bonus casa (non del super ecobonus, per il quale serve sempre la Cilas), in quanto questa esclusione si applica non solo se prima del 17 febbraio 2023 erano «già iniziati i lavori», ma anche se prima di questa data i lavori non erano già iniziati, ma era «già stato stipulato un accordo vincolante» tra il contribuente e l’impresa. Avendo effettuato un acconto (sicuramente con bonifico parlante), evidentemente questo accordo (anche verbale) con l’impresa c’era già.
In caso di acconto, non serve che le controparti attestino, con firma congiunta, la data della stipula dell’accordo vincolante, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
In ogni caso, essendo in edilizia libera, serve sempre questa autodichiarazione, firmata solo dal contribuente, non solo per descrivere l’intervento in «edilizia libera» agevolato, ma anche per indicare la «data di inizio dei lavori».
Preliminari di acquisto
Ho sottoscritto il preliminare di acquisto di un immobile da un’impresa a fine gennaio 2023 senza registrarlo il 16 febbraio. Con le nuove regole si può ancora aver diritto a cessione del credito e sconto in fattura?
Per il bonus casa acquisti e il sismabonus acquisti ordinario è ora necessario verificare la data della richiesta effettuata dall’impresa del titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi, che deve essere precedente al 17 febbraio 2023. Non viene più richiesto, infatti, che, entro il 16 febbraio 2023, sia già regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile (articolo 2, comma 3, lettera c, del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11).
Detrazioni in dieci anni
Come si potrà diluire in dieci anni la detrazione per il superbonus su un lavoro effettuato nel 2022?
Solo per le spese sostenute nel 2022, agevolate con il superbonus del 110%, «la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023» (articolo 119, comma 8-quinquies, del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, dopo la conversione in legge del decreto legge 16 febbraio 2023 n. 11).
Questa opzione è irrevocabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023, quindi, nel modello Redditi 2024 o 730/2024, relativi al 2023. L’opzione è possibile solo se non è iniziata la detrazione della prima rata di quattro nei modelli dichiarativi.
Comunicazione opzione
La sanzione di 250 euro per la remissione in bonis per la comunicazione entro il 30 novembre va calcolata su ogni singola opzione?
Per la remissione in bonis non è applicabile il cumulo giuridico dell’articolo 12 del Dlgs 472/1994, in quanto l’omessa opzione della comunicazione non è qualificata come una violazione formale, incidendo, infatti, sul soggetto e sulla modalità di utilizzo del credito che viene trasferito (si veda per analogia anche L’Esperto risponde sul Sole 24 Ore del 17 gennaio 2021).
Visto di conformità
Le spese per il visto di conformità devono essere indicate nell’asseverazione di congruità?
No. L’articolo 2-ter del decreto legge 16 febbraio 2023 n. 11, introdotto dalla sua legge di conversione, ha previsto una norma di interpretazione autentica (quindi, retroattiva) che sostiene che «ai fini della predetta detraibilità, l’indicazione di tali spese nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese a cura dei tecnici abilitati costituisce una mera facoltà e non un obbligo».
FONTE: IlSole24Ore
Ho acquistato una caldaia pagando un acconto con bonifico il 10 febbraio, ma l’intervento non è stato ancora realizzato. Come posso accedere allo sconto in fattura?
In questo caso non si applica il blocco dello «sconto in fattura» se si vuole beneficiare dell’ecobonus o del bonus casa (non del super ecobonus, per il quale serve sempre la Cilas), in quanto questa esclusione si applica non solo se prima del 17 febbraio 2023 erano «già iniziati i lavori», ma anche se prima di questa data i lavori non erano già iniziati, ma era «già stato stipulato un accordo vincolante» tra il contribuente e l’impresa. Avendo effettuato un acconto (sicuramente con bonifico parlante), evidentemente questo accordo (anche verbale) con l’impresa c’era già.
In caso di acconto, non serve che le controparti attestino, con firma congiunta, la data della stipula dell’accordo vincolante, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
In ogni caso, essendo in edilizia libera, serve sempre questa autodichiarazione, firmata solo dal contribuente, non solo per descrivere l’intervento in «edilizia libera» agevolato, ma anche per indicare la «data di inizio dei lavori».
Preliminari di acquisto
Ho sottoscritto il preliminare di acquisto di un immobile da un’impresa a fine gennaio 2023 senza registrarlo il 16 febbraio. Con le nuove regole si può ancora aver diritto a cessione del credito e sconto in fattura?
Per il bonus casa acquisti e il sismabonus acquisti ordinario è ora necessario verificare la data della richiesta effettuata dall’impresa del titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi, che deve essere precedente al 17 febbraio 2023. Non viene più richiesto, infatti, che, entro il 16 febbraio 2023, sia già regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile (articolo 2, comma 3, lettera c, del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11).
Detrazioni in dieci anni
Come si potrà diluire in dieci anni la detrazione per il superbonus su un lavoro effettuato nel 2022?
Solo per le spese sostenute nel 2022, agevolate con il superbonus del 110%, «la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023» (articolo 119, comma 8-quinquies, del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, dopo la conversione in legge del decreto legge 16 febbraio 2023 n. 11).
Questa opzione è irrevocabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023, quindi, nel modello Redditi 2024 o 730/2024, relativi al 2023. L’opzione è possibile solo se non è iniziata la detrazione della prima rata di quattro nei modelli dichiarativi.
Comunicazione opzione
La sanzione di 250 euro per la remissione in bonis per la comunicazione entro il 30 novembre va calcolata su ogni singola opzione?
Per la remissione in bonis non è applicabile il cumulo giuridico dell’articolo 12 del Dlgs 472/1994, in quanto l’omessa opzione della comunicazione non è qualificata come una violazione formale, incidendo, infatti, sul soggetto e sulla modalità di utilizzo del credito che viene trasferito (si veda per analogia anche L’Esperto risponde sul Sole 24 Ore del 17 gennaio 2021).
Visto di conformità
Le spese per il visto di conformità devono essere indicate nell’asseverazione di congruità?
No. L’articolo 2-ter del decreto legge 16 febbraio 2023 n. 11, introdotto dalla sua legge di conversione, ha previsto una norma di interpretazione autentica (quindi, retroattiva) che sostiene che «ai fini della predetta detraibilità, l’indicazione di tali spese nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese a cura dei tecnici abilitati costituisce una mera facoltà e non un obbligo».
FONTE: IlSole24Ore