Con la circolare 13/E arrivano i primi chiarimenti sulle modalità di calcolo del limite di reddito da 15mila euro
28 giugno 2023
Superbonus del 90% per le villette nel 2023: il coniuge fa parte del «nucleo familiare» del contribuente, anche se non risulta nello stato di famiglia perché, ad esempio, ha una diversa residenza. Inoltre, rientrano gli altri familiari diversi dal coniuge, anche se non sono a carico del contribuente, ma a carico «dell’altro genitore o di entrambi». Sono questi alcuni dei chiarimenti della circolare n. 13/E.
Fanno parte del «nucleo familiare» del contribuente, da considerare nel calcolo del «reddito di riferimento» non superiore a 15mila euro, sia al denominatore come «numero di parti», sia al numeratore come reddito complessivo, i seguenti soggetti:
1. Il «coniuge o il componente dell’unione civile, anche se non risulta nello stato di famiglia perché, ad esempio, ha una diversa residenza»;
2. Il convivente in base alla legge Cirinnà;
3. I figli e ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del Codice civile, purché siano fiscalmente a carico (circolare del 13 giugno 2023, n. 13, paragrafo 1.1.3).
Il coniuge o il soggetto legato al contribuente da unione civile o il convivente vi rientra, «a prescindere dalla circostanza che il medesimo» nel 2022 sia stato o meno a carico fiscale del contribuente che beneficia dell’agevolazione; al contrario, potrebbe anche verificarsi che quest’ultimo sia stato a carico fiscale del coniuge (relazione illustrativa del Senato al decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, decreto Aiuti-quater).
Mentre, gli altri familiari «di cui all’articolo 12» del Tuir, diversi da quelli precedenti (sempre nel calcolo sia del «numero di parti» al denominatore che del reddito complessivo al numeratore), vanno considerati solo se nel 2022 erano a carico del contribuente «o dell’altro genitore o di entrambi» (anche se non sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi o il 730).
Fanno parte del «nucleo familiare» del contribuente, da considerare nel calcolo del «reddito di riferimento» non superiore a 15mila euro, sia al denominatore come «numero di parti», sia al numeratore come reddito complessivo, i seguenti soggetti:
1. Il «coniuge o il componente dell’unione civile, anche se non risulta nello stato di famiglia perché, ad esempio, ha una diversa residenza»;
2. Il convivente in base alla legge Cirinnà;
3. I figli e ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del Codice civile, purché siano fiscalmente a carico (circolare del 13 giugno 2023, n. 13, paragrafo 1.1.3).
Il coniuge o il soggetto legato al contribuente da unione civile o il convivente vi rientra, «a prescindere dalla circostanza che il medesimo» nel 2022 sia stato o meno a carico fiscale del contribuente che beneficia dell’agevolazione; al contrario, potrebbe anche verificarsi che quest’ultimo sia stato a carico fiscale del coniuge (relazione illustrativa del Senato al decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, decreto Aiuti-quater).
Mentre, gli altri familiari «di cui all’articolo 12» del Tuir, diversi da quelli precedenti (sempre nel calcolo sia del «numero di parti» al denominatore che del reddito complessivo al numeratore), vanno considerati solo se nel 2022 erano a carico del contribuente «o dell’altro genitore o di entrambi» (anche se non sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi o il 730).
Devono, quindi, trovarsi nelle condizioni dell’articolo 12, comma 2 del Tuir, cioè con un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili ovvero, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, con un reddito complessivo non superiore a 4mila euro, al lordo degli oneri deducibili. Non vanno considerati, invece, i familiari del contribuente (diversi dal coniuge e dagli assimilati) non a carico dello stesso, cioè i percettori di un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, superiore a 2.840,51 euro (4mila euro, per i figli di età non superiore a 24 anni).
Questi familiari «di cui all’articolo 12» del Tuir sono sostanzialmente i figli del contribuente e i familiari dell’articolo 433 del Codice civile; la circolare delle Entrate, al paragrafo 1.1.3, ha chiarito che è indifferente il genitore a cui questi familiari si trovavano a carico nel 2022, in quanto potevano essere a carico, indifferentemente, del contribuente «o dell’altro genitore o di entrambi».
Il figlio di genitori separati che è a carico di entrambi va considerato in ambedue i nuclei, a prescindere dalle percentuali di carico fiscale, per quel che riguarda sia il numero di parti sia il reddito complessivo familiare; se un familiare risulta fiscalmente a carico per una sola parte dell’anno (ad esempio, se è nato nel corso del 2022), va considerato in questi calcoli, a prescindere dalla circostanza che risulti fiscalmente a carico solo per una parte dell’anno e senza effettuare alcun ragguaglio (circolare delle Entrate del 13 giugno 2023, n. 13, al paragrafo 1.1.3).
FONTE: IlSole24Ore
Questi familiari «di cui all’articolo 12» del Tuir sono sostanzialmente i figli del contribuente e i familiari dell’articolo 433 del Codice civile; la circolare delle Entrate, al paragrafo 1.1.3, ha chiarito che è indifferente il genitore a cui questi familiari si trovavano a carico nel 2022, in quanto potevano essere a carico, indifferentemente, del contribuente «o dell’altro genitore o di entrambi».
Il figlio di genitori separati che è a carico di entrambi va considerato in ambedue i nuclei, a prescindere dalle percentuali di carico fiscale, per quel che riguarda sia il numero di parti sia il reddito complessivo familiare; se un familiare risulta fiscalmente a carico per una sola parte dell’anno (ad esempio, se è nato nel corso del 2022), va considerato in questi calcoli, a prescindere dalla circostanza che risulti fiscalmente a carico solo per una parte dell’anno e senza effettuare alcun ragguaglio (circolare delle Entrate del 13 giugno 2023, n. 13, al paragrafo 1.1.3).
FONTE: IlSole24Ore
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